Art. 8.
   1.  Sono  validi  ed  efficaci  gli  atti compiuti dai procuratori
legali,   iscritti   al  relativo  albo,  in  violazione  dei  limiti
territoriali  previsti  dall'articolo  5  del  regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi
in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997,
n.27.
 
          Nota all'art. 8:
          -  L'art.  5  del  regio decreto-legge 27 novembre 1973, n.
          1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
          1934,  n.  36  (Ordinamento della professione di avvocato e
          procuratore),  successivamente  abrogato  dall'art. 6 della
          legge  24  febbraio 1997, n. 27 (soppressione dell'albo dei
          procuratori  legali  e  norme  n materia di esercizio della
          professione  forense),  prevedeva  che i procuratori legali
          possono  esercitare  la  professione  davanti  a  tutti gli
          uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine
          circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti
          al   tribunale   amministrativo  regionale  competente  nel
          distretto medesimo".