Art. 8. 1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n.27.
Nota all'art. 8: - L'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1973, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento della professione di avvocato e procuratore), successivamente abrogato dall'art. 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 (soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme n materia di esercizio della professione forense), prevedeva che i procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo".