Art. 9.
   1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, e'
aggiunto il seguente:
   "  In  caso  di  modifica dell'originaria imputazione, qualora per
questa  non  fosse  possibile  l'oblazione  l'imputato  e' rimesso in
termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita ".
 
          Nota all'art. 9:
          -  Il  testo  vigente  dell'art. 162-bis del codice penale,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.  162-bis  (Oblazione nelle contravvenzioni punite con
          pene  alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la
          legge   stabilisce   la  pena  alternativa  dell'arresto  o
          dell'ammenda,  il  contravventore  puo'  essere  ammesso  a
          pagare,  prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima
          del  decreto  di  condanna,  una  somma corrispondente alla
          meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la
          contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
          Con   la   domanda  di  oblazione  il  contravventore  deve
          depositare  la  somma corrispondente alla meta' del massimo
          dell'ammenda.
          L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti
          dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art.
          105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose
          del reato eliminabili da parte del contravventore.
          In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza
          la  domanda  di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del
          fatto.
          La  domanda  puo'  essere  riproposta sino all'inizio della
          discussione finale del dibattimento di primo grado.
          Il  pagamento  delle  somme  indicate nella prima parte del
          presente articolo estingue il reato.
          In  caso  di  modifica dell'originaria imputazione, qualora
          per  questa  non  fosse possibile l'oblazione l'imputato e'
          rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia
          consentita".