Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . .)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
        Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
  1.  E'  consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del
decreto-legge  30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 marzo  1999,  n.  78, la prosecuzione dell'esercizio
della  radiodiffusione  televisiva  in ambito locale fino al rilascio
della  concessione  ovvero  fino  alla  reiezione  della  domanda  e,
comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per
la  radiodiffusione  televisiva  privata  su  frequenze  terrestri in
ambito  locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro
il  30 giugno  2000.  I  termini  31 gennaio  1999  e  31 luglio 1999
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del
1999,  sono  rispettivamente  differiti  al  1o ottobre  1999  ed  al
31 dicembre 1999.
((  1-bis.  Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2),
della  legge  31 luglio  1997,  n.  249, le frequenze attribuite alle
organizzazioni  di  volontariato  e  al  Corpo nazionale del soccorso
alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.))
((  1-ter.  All'articolo  3,  comma  3,  lettera b), numero 4), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" e' sostituita dalla
seguente: "quarto".))
 
          Riferimenti normativi:
              Comma   1  -  L'art.  3,  comma  3,  del  decreto-legge
          30 gennaio  1999, n. 15, recante: "Disposizioni urgenti per
          lo  sviluppo  equilibrato  dell'emittenza  televisiva e per
          evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo", e' il seguente:
              "3.  I soggetti titolari di emittenti televisive locali
          legittimamente  operanti alla data del 31 gennaio 1999, che
          dismettano  la  propria  attivita'  e  si  impegnino  a non
          acquisire  partecipazioni di alcun genere per almeno cinque
          anni  in  societa'  titolari  di  emittenti televisive o in
          societa'   direttamente   o  indirettamente  controllate  o
          collegate   alle  stesse,  presentano  al  Ministero  delle
          comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda
          documentata  per  ottenere un indennizzo, calcolato in base
          al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito
          negli   ultimi   tre   anni,   nei   limiti  delle  risorse
          disponibili, nelle seguenti misure massime:
                a) lire cento milioni se emittente operante in ambito
          provinciale;
                b) lire  centottanta milioni se emittente operante in
          ambito interprovinciale".
              Comma 1-bis - L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 2),
          della  legge  31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e'
          il seguente:
              "6.    Le    competenze   dell'Autorita'   sono   cosi'
          individuate:
                a) la  commissione  per  le  infrastrutture e le reti
          esercita le seguenti funzioni:
                  (Omissis);
                  2)  elabora,  avvalendosi  anche  degli  organi del
          Ministero  delle  comunicazioni e sentite la concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani di
          assegnazione  delle frequenze, comprese quelle da assegnare
          alle  strutture  di protezione civile ai sensi dell'art. 11
          della  legge  24 febbraio  1992, n. 225, in particolare per
          quanto  riguarda  le  organizzazioni  di  volontariato e il
          Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino,  e li approva, con
          esclusione  delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo al
          Ministero   della   difesa   che   provvede  alle  relative
          assegnazioni.    Per    quanto   concerne   le   bande   in
          compartecipazione    con   il   Ministero   della   difesa,
          l'Autorita'   provvede   al  previo  coordinamento  con  il
          medesimo;".
              Comma 1-ter - L'art. 3, comma 3, lettera b), numero 4),
          della  legge  31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e'
          il seguente:
              "3.    Ai   fini   del   rilascio   delle   concessioni
          radiotelevisive  il  regolamento di cui al comma 2, emanato
          dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei
          titolari di emittenti o reti private, prevede:
                (Omissis);
                b)  per  le  emittenti  radiotelevisive  locali  e la
          radiodiffusione   sonora   nazionale,  i  seguenti  criteri
          direttivi:
                  (Omissis);
                  4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive
          locali  di  trasmettere programmi informativi differenziati
          per   non   oltre  un  quarto  delle  ore  di  trasmissione
          giornaliera  in  relazione  alle  diverse aree territoriali
          comprese nel bacino di utenza;".