Art. 2.
                     Rilascio delle concessioni
  1.  I  bacini  televisivi  in ambito locale, di cui all'articolo 2,
comma  6,  lettera  e),  della  legge  31 luglio  1997,  n. 249, sono
distinti  in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente
di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
in  provinciali,  se  coincidenti  di  norma  con il territorio delle
province.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, entro il
29 febbraio  2000,  determina, ai fini dell'adozione del disciplinare
previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge
31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare
in  ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove
l'orografia  del  territorio non consente di attribuire alle province
risorse in termini di frequenze, l'Autorita' adotta provvedimenti per
assicurare risorse anche ai bacini provinciali.
((  1-bis.  All'articolo  3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n.
249,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi: "Sono altresi'
consentite  le  acquisizioni di concessionarie svolgenti attivita' di
radiodiffusione  sonora  a  carattere comunitario e di concessionarie
svolgenti  attivita'  televisiva  esercitata  da  soggetti  che hanno
ottenuto  la  concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto
1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993,  n.  422,  da  parte  di societa' cooperative prive di scopo di
lucro,   di   associazioni  riconosciute  e  non  riconosciute  o  di
fondazioni,  a  condizione  che  l'emittente  mantenga  il  carattere
comunitario.  E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione
sonora  operanti  in  ambito  locale  di  ottenere che la concessione
precedentemente  conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad
un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria".))
((  1-ter.   In   attesa   dell'adozione   del   piano  nazionale  di
assegnazione   delle   frequenze   per   la   radiodiffusione  sonora
l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti
delle  risorse  disponibili  e  su base non interferenziale con altri
legittimi  utilizzatori  dello spettro radioelettrico, l'assegnazione
di  frequenze  ai  titolari di concessione radiofonica comunitaria in
ambito   nazionale   al  fine  di  raggiungere  i  requisiti  di  cui
all'articolo  3,  comma  5,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249. In
considerazione   dell'elevato   contenuto   culturale   e  sociale  e
dell'attivita'  non a fini di lucro, i titolari di concessioni di cui
al  presente comma nell'esercizio radiofonico possono avvalersi delle
sponsorizzazioni.))
  2.  Alle  emittenti  televisive  a  carattere  comunitario  di  cui
all'articolo  1,  lettera  f),  del regolamento per il rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri,   approvato   dall'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni  con delibera n. 78/98 del 1o dicembre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il
venti  per  cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun
bacino provinciale (( e, comunque, non meno di una concessione, ferma
restando  la possibilita', per un medesimo soggetto, di conseguire la
copertura  di cui al comma 4")). Qualora entro il 31 gennaio 2001 non
vi siano soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni
sono  assentite  a  coloro  che  risultano  utilmente collocati nella
graduatoria  provinciale  relativa  alle altre tipologie previste dal
predetto regolamento.
  3.  Ai  fini  della  presentazione delle domande di concessione, il
Ministero  delle  comunicazioni  ((adotta  entro  il 31 marzo 2000 il
disciplinare  previsto  dall'articolo  1, comma 6, lettera c), numero
6),  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249)).  Per  ciascun  bacino
regionale  e  provinciale  sono  redatte  distinte  graduatorie;  una
separata  graduatoria  e'  formata  per  le  domande di concessione a
carattere comunitario.
  4.  Un  medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di una concessione
per  bacino  in  ambito  locale.  Lo  stesso  soggetto  puo' ottenere
concessioni  in  piu' bacini regionali e provinciali purche' riferiti
rispettivamente  a  regioni  o  province  limitrofe,  che servano una
popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il
limite  massimo  complessivo  di  quattro  regioni  al nord ovvero di
cinque  regioni  al  centro e al sud. Chi ottiene una concessione per
bacino regionale non puo' ottenere concessioni per bacini provinciali
nella  stessa  regione. (( I soggetti che chiedono la concessione per
uno  o  piu'  bacini  regionali  possono  chiedere  in  subordine  la
concessione  per  uno  o piu' bacini provinciali nelle stesse regioni
ovvero  per uno o piu' bacini provinciali di altre regioni limitrofe.
In  sede  di  prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia
titolare  di  piu'  emittenti  televisive  locali  nell'ambito di uno
stesso  bacino, puo' ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un
medesimo  soggetto  che  sia  titolare  di  piu' emittenti televisive
locali  nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a
decorrere   dalla   data   di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1
dell'articolo  1,  regolarizzarsi  ovvero  cedere  il controllo delle
emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.))
  5.  Il  richiedente  la  concessione televisiva in ambito locale e'
tenuto,  contestualmente  alla domanda, al pagamento di un contributo
per  spese  di  istruttoria  pari  a  lire  dieci  milioni per bacino
regionale,  a  lire  ((un  milione)) per bacino provinciale ed a lire
((cinquecentomila))   per   concessione   a   carattere  comunitario.
((Qualora il medesimo soggetto presenti)) piu' domande di concessione
in ambiti locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni domanda
successiva  alla  prima,  del  cinquanta  per  cento.  ((Ai  fini del
presente  comma  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano sono
considerate bacino provinciale.))
((  6.  Ai  fini  della  redazione  della  graduatoria  il  punteggio
conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive
legittimamente operanti ai sensi del decretolegge 30 gennaio 1999, n.
15,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78,
nonche'   dai   soggetti   risultanti  da  operazioni  di  fusione  o
incorporazione  di  soggetti  legittimamente  operanti  ai  sensi del
citato  decreto-legge  n.  15  del  1999, e' aumentato del cinque per
cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le
acquisizioni   operate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18,
della  legge 31 luglio 1997, n. 249. Le condizioni di cui al presente
comma  devono  sussistere al momento della presentazionedella domanda
di  concessione.  E' in pari misura aumentato il punteggio conseguito
dalle   emittenti   locali   che   partecipano   a  consorzi  per  la
realizzazione   dei   siti  di  trasmissione  individuati  dal  piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze,  costituiti  anche  da
concessionari  per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale,
previo  accordo  con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che individuano le relative aree di rispetto.))
  7. Le  concessioni di cui al presente articolo hanno validita' sino
alla  scadenza  del  termine delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.
((  7-bis.  Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conferma delle
concessioni  radiotelevisive  private in ambito locale, rilasciate ai
sensi  del  decreto-legge  19  ottobre  1992, n. 407, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  1992, n. 482, nonche' del
decreto-legge  27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 27 ottobre 1993, n. 422, non e' richiesta l'acquisizione
del  parere  previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223.))
 
          Riferimenti normativi:
              Comma  1  -  L'art. 2, comma 6, lettera e), della legge
          31 luglio    1997,    n.    249,    recante:   "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e'
          il seguente:
              "6.  Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da
          o  collegati  a  soggetti  i quali a loro volta controllino
          altri   titolari   di   concessione   in  base  ai  criteri
          individuati  nella  vigente  normativa,  non possono essere
          rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano di
          irradiare  piu' del 20 per cento rispettivamente delle reti
          televisive   o  radiofoniche  analogiche  e  dei  programmi
          televisivi  o  radiofonici  numerici,  in ambito nazionale,
          trasmessi  su  frequenze  terrestri,  sulla  base del piano
          delle  frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati
          nel   rispetto   dei   princi'pi  del  pluralismo  e  della
          concorrenza,   relativamente   ai  programmi  televisivi  o
          radiofonici  numerici l'Autorita' puo' stabilire un periodo
          transitorio  nel  quale  non  vengono  applicati  i  limiti
          previsti nel presente comma. L'Autorita' puo' stabilire per
          l'emittenza    radiofonica    in   ambito   nazionale   una
          percentuale maggiore  al  20  per  cento  nel  rispetto dei
          princi'pi  del  pluralismo  e  della concorrenza. Nel piano
          nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze,  redatto per
          l'ubicazione  degli  impianti sentite le regioni e, al fine
          di  tutelare  le  minoranze  linguistiche,  d'intesa con le
          regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia  Giulia e con le
          province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa
          il  numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito
          nazionale   e   locale,   tenendo   conto   dell'evoluzione
          tecnologica   e   delle  frequenze  pianificate  secondo  i
          seguenti criteri:
                (Omissis);
                e) riserva  in  favore  dell'emittenza  televisiva in
          ambito  locale  di un terzo dei canali irradiabili per ogni
          bacino   di   utenza;   ulteriori  risorse  possono  essere
          assegnate   all'emittenza   locale   successivamente   alla
          pianificazione.   I   bacini   televisivi   sono  di  norma
          coincidenti   con   il  territorio  della  regione,  quelli
          radiofonici con il territorio della provincia;".
              - L'art. 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge
          31 luglio    1997,    n.    249,    recante:   "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e'
          il seguente:
              "6. Le    competenze    dell'Autorita'    sono    cosi'
          individuate:
                (Omissis);
                c) il consiglio:
                  (Omissis).
                  6)  propone  al  Ministero  delle  comunicazioni  i
          disciplinari  per  il  rilascio  delle  concessioni e delle
          autorizzazioni  in  materia  radiotelevisiva sulla base dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio;".
              Comma   1-bis.  -  L'art.  3,  comma  19,  della  legge
          31 luglio    1997,    n.    249,    recante:   "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e'
          il seguente:
              "19.  Fino  al  rilascio delle nuove concessioni per la
          radiodiffusione  sonora  sono consentiti il trasferimento e
          la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari
          radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui
          agli  articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n.
          103,  secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 13,
          del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650".
              -  L'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993,
          n.   323,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 ottobre 1993, n. 422, recante: "Provvedimenti urgenti in
          materia radiotelevisiva", e' il seguente:
              "6. Le  disposizioni  di cui al comma 5, nonche' quelle
          previste  dall'art  16, comma 8, della legge 6 agosto 1990,
          n.  223, non si applicano alle emittenti che all'atto della
          presentazione  della  documentazione necessaria al rilascio
          della  concessione  assumano  l'irrevocabile  impegno,  per
          tutta   la   durata   della   concessione,  di  trasmettere
          pubblicita'  in qualunque forma non oltre i limiti previsti
          per  le  emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le
          stesse  emittenti  sono  tenute  al pagamento del canone di
          concessione  nella misura indicata dal comma 2 dell'art. 22
          della legge 6 agosto 1990, n. 223".
              Comma  1-ter - L'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio
          1997,  n.  249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
              "5.    Le    concessioni    relative   alle   emittenti
          radiotelevisive   in  ambito  nazionale  devono  consentire
          l'irradiazione  dei  programmi  secondo  i  criteri tecnici
          stabiliti  nell'art.  2, comma 6, e comunque l'irradiazione
          del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80
          per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
          Le  concessioni  relative  alle  emittenti  radiofoniche in
          ambito   nazionale  devono  consentire  l'irradiazione  del
          segnale  in  un'area  geografica che comprenda almeno il 60
          per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
          Il  piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
          almeno  un  terzo  dei  programmi irradiabili all'emittenza
          televisiva  locale  e,  di  norma,  il  70  per  cento  dei
          programmi  irradiabili  all'emittenza radiofonica in ambito
          locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze
          e' prevista una riserva di frequenze:
                a) per   le   emittenti   radiotelevisive   locali  e
          radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali,
          etniche  e  religiose  e che si impegnano a non trasmettere
          piu'  del  5  per  cento  di  pubblicita'  per  ogni ora di
          diffusione.  La  concessione  a  tali emittenti puo' essere
          rilasciata  se  le  stesse  sono costituite da associazioni
          riconosciute  o  non riconosciute, fondazioni o cooperative
          prive di scopo di lucro;
                b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione
          sonora  e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art.
          2,  comma  6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione
          sonora    e    televisiva   digitale   e'   concesso   alla
          concessionaria  del  servizio pubblico e ai concessionari o
          autorizzati  per la televisione e la radiodiffusione sonora
          in  modulazione  di  frequenza,  che  a  tal  fine  possono
          costituire  consorzi fra loro o con altri concessionari per
          la gestione dei relativi impianti".
              Comma  2 - L'art. 1, lettera f), del regolamento per il
          rilascio   delle   concessioni   per   la   radiodiffusione
          televisiva   privata   su  frequenze  terrestri,  approvato
          dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni con
          delibera n. 78/98 del 1o dicembre 1998, e' il seguente:
              "Art. 1 (Definizioni). - (Omissis);
                f) "emittente a carattere comunitario : emittente per
          la  radiodiffusione  televisiva in ambito locale costituita
          da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione
          o  cooperativa  priva  di  scopo  di  lucro,  che trasmette
          programmi  originali  autoprodotti  a  carattere culturale,
          etnico, politico e religioso, e si impegna:
                  1) a  non  trasmettere  piu'  del  5  per  cento di
          pubblicita' per ogni ora di diffusione;
                  2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il
          50   per  cento  dell'orario  di  trasmissione  giornaliero
          compreso tra le ore 7 e le ore 21;".
              Comma  3  -  Per  l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 6),
          della  legge  31  luglio  1997,  n. 249, si veda in nota al
          comma 1.
              Comma  6 - Per il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
          si veda in nota al comma 1.
              -  L'art.  1,  comma  14,  del decreto-legge 23 ottobre
          1996,  n.  545,  convertito  con  modificazioni dalla legge
          23 dicembre  1996,  n.  650, recante: "Disposizioni urgenti
          per  l'esercizio  dell'attivita'  radiotelevisiva  e  delle
          telecomunicazioni,  interventi  per  il  riordino della RAI
          S.p.a.,  nel  settore dell'editoria e dello spettacolo, per
          l'emittenza  televisiva  e  sonora in ambito locale nonche'
          per  le trasmissioni televisive in forma codificata", e' il
          seguente:
              "14.  Sono  consentite  durante il periodo di validita'
          delle  concessioni  radiofoniche  e  televisive  in  ambito
          locale  le acquisizioni, da parte di societa' di capitali o
          di  societa'  cooperative  a  responsabilita' limitata, che
          intendano  operare  in  ambito  locale,  di  concessionarie
          costituite  in  imprese  individuali.  Tale disposizione ha
          efficacia  dalla  data  di  sottoscrizione  dei  decreti di
          concessione".
              - L'art.  3,  comma  18, della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  recante:  "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
          nelle    comunicazioni    e   norme   sui   sistemi   delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
              "18.  Sono  consentite  le  acquisizioni,  da  parte di
          societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita'
          di  radiodiffusione  sonora  e televisiva di cui all'art. 1
          del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  23 dicembre  1996,  n.  650,
          costituite   in   societa'  cooperative  a  responsabilita'
          limitata".
              Comma  7-bis.  -  Il  decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
          407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          1992,  n.  482,  reca:  "Proroga  dei termini in materia di
          impianti di radiodiffusione".
              -  Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 1993, n. 422,
          reca: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva".
              -  L'art.  17,  comma  5, della legge 6 agosto 1990, n.
          223,   recante:  "Disciplina  del  sistema  radiotelevisivo
          pubblico e privato", e' il seguente:
                "5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di
          azioni  o  quote  di  societa'  concessionarie  private che
          interessino  piu'  del  10 per cento del capitale sociale o
          piu'  del  2  per  cento se trattasi di societa' quotate in
          borsa,  o di trasferimento per effetto del quale un singolo
          soggetto  o piu' soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359
          del  codice  civile  vengano  a  disporre  di  una quota di
          capitale  o  di  proprieta'  superiore  al 10 per cento del
          capitale  della  societa' concessionaria privata, la stessa
          societa'  e'  tenuta ad inoltrare domanda di conferma della
          concessione,  con  la  stessa scadenza di quella originale,
          cui  il  Ministro  assente, sentito il Garante. Nel caso di
          trasferimento  di  imprese  individuali  il  titolare delle
          quali  era in possesso di concessione ai sensi del presente
          articolo,  il  titolare  subentrante e' tenuto ad inoltrare
          domanda   di  conferma  della  concessione  con  la  stessa
          scadenza  di  quella  originaria,  cui il Ministro assente,
          sentito il Garante".