Art. 2. Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 72/1992, l'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato A al presente decreto, e' presentata a cura dell'impresa di pesca al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle pesca e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.