Art. 2.
  Al  fine  di  conseguire la concessione del contributo previsto dal
comma  2  dell'art.  1  della  legge n. 72/1992, l'istanza, corredata
dalla  documentazione  di  cui all'allegato A al presente decreto, e'
presentata  a cura dell'impresa di pesca al Ministero delle politiche
agricole   e   forestali   -   Direzione   generale   delle  pesca  e
dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.