Art. 2. 1. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali" e' modificato come segue: a) all'art. 1: 1) il testo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "I prezzi delle conversazioni internazionali da impianto di abbonato sono stabilite secondo i principi definiti nella delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo ."; 2) il testo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Per le comunicazioni in teleselezione si applica un prezzo determinato sulla base dei consumi rilevati secondo le modalita' previste per il traffico nazionale."; b) all'art. 3: 1) il testo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "L'addebito relativo ai consumi rilevati avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti."; 2) il testo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "In sede di emissione delle bollette, i consumi rilevati per periodi mensili sono considerati cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.". Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Napoli, 28 ottobre 1999 Il presidente: Cheli