Art. 2.
  1. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28
febbraio   1997,  recante  "Tariffe  telefoniche  internazionali"  e'
modificato come segue:
    a) all'art. 1:
      1) il testo del comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "I   prezzi  delle  conversazioni  internazionali  da  impianto  di
abbonato sono stabilite secondo i principi definiti nella delibera n.
170/99  del  28  luglio  1999  dell'Autorita'  per  le garanzie nelle
comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo .";
      2) il testo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "Per  le  comunicazioni  in  teleselezione  si  applica  un  prezzo
determinato  sulla  base  dei  consumi  rilevati secondo le modalita'
previste per il traffico nazionale.";
    b) all'art. 3:
      1) il testo del comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "L'addebito  relativo  ai consumi rilevati avviene sulla base delle
norme  tecniche  di  omologazione  dei  contatori  o  dei dispositivi
equivalenti.";
      2) il testo del comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "In  sede  di  emissione  delle  bollette,  i  consumi rilevati per
periodi  mensili  sono  considerati  cumulativamente  in relazione al
periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere
da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.".
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
    Napoli, 28 ottobre 1999
                                                 Il presidente: Cheli