Art. 3.
Misure  di  salvaguardia  per le aree a pericolosita' idraulica molto
                           elevata (P.I.4)
  1. In  relazione  alle  specifiche condizioni idrogeo-logiche, alla
tutela  dell'ambiente  e  alla prevenzione contro presumibili effetti
dannosi  di  interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis
della  legge  11 maggio  1989,  n.  183,  sono soggetti alle presenti
misure   di   salvaguardia   le   aree   individuate   e  perimetrate
nell'allegata cartografia con la sigla P.I.4 "pericolosita' idraulica
molto elevata", se gia' non ricomprese nei casi previsti nell'art. 2.
  2. Nelle  aree P.I.4, di cui al comma 1 del presente articolo, sono
consentiti  gli  interventi  di sistemazione idraulica, previo parere
favorevole  dell'Autorita'  di  bacino  sulla compatibilita' rispetto
all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area.
  3. Le  concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce
di   inizio   di   attivita'  edilizia  nelle  zone  omogenee  A  non
urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente
funzione   agricola,  di  cui  alla  legge  regionale  della  Toscana
14 aprile  1995,  n.  64,  nelle aree P.I.4 possono essere relative a
interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche
a   condizione  che  venga  garantita  la  preventiva  o  contestuale
realizzazione  degli  interventi necessari alla riduzione del rischio
idraulico    relativamente    al    contesto    territoriale,    alle
caratteristiche  dell'intervento  edilizio  e  a  condizione  che  si
minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione.
  4. Le  approvazioni  di  opere  pubbliche nelle zone omogenee A non
urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente
funzione   agricola,  di  cui  alla  legge  regionale  della  Toscana
14 aprile  1995,  n. 64, all'interno delle aree P.I.4, possono essere
relative  a  nuovi  interventi  a  condizione  che venga garantita la
preventiva   o  contestuale  realizzazione  delle  opere  dimessa  in
sicurezza  idraulica  per tempi di ritorno di 200 anni, risultanti da
idonei   studi  idrologico  e  idraulici,  previo  parere  favorevole
dell'Autorita'  di  bacino  sulla  idoneita'  dello  studio  e  degli
interventi  di  messa in sicurezza previsti, anche rispetto alla piu'
complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle
aree a rischio adiacenti.