Art. 3. Misure di salvaguardia per le aree a pericolosita' idraulica molto elevata (P.I.4) 1. In relazione alle specifiche condizioni idrogeo-logiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 11 maggio 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia le aree individuate e perimetrate nell'allegata cartografia con la sigla P.I.4 "pericolosita' idraulica molto elevata", se gia' non ricomprese nei casi previsti nell'art. 2. 2. Nelle aree P.I.4, di cui al comma 1 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino sulla compatibilita' rispetto all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area. 3. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio di attivita' edilizia nelle zone omogenee A non urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, nelle aree P.I.4 possono essere relative a interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente al contesto territoriale, alle caratteristiche dell'intervento edilizio e a condizione che si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione. 4. Le approvazioni di opere pubbliche nelle zone omogenee A non urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, all'interno delle aree P.I.4, possono essere relative a nuovi interventi a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere dimessa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, risultanti da idonei studi idrologico e idraulici, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino sulla idoneita' dello studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti, anche rispetto alla piu' complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.