Art. 5. Integrazioni e modifiche delle presenti misure di salvaguardia 1. Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, gli enti locali interessati inoltrano all'Autorita' di Bacino specifiche richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento delle condizioni di pericolosita' e/o di rischio, anche in seguito alla realizzazione di interventi che devono essere stati approvati dall'autorita' idraulica competente. La modifica del perimetro delle aree e' approvata dall'Autorita' di bacino. 2. L'Autorita' di bacino procede periodicamente alla verifica delle perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo. 3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo una prima verifica potra' essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del presente atto. 4. Il segretario generale e' delegato agli adempi-menti ed alle modifiche previsti dal presente articolo e provvedera' con proprio atto alle integrazioni ed alle modifiche, sottoponendo le stesse al parere del comitato tecnico nei casi di particolare rilevanza, dandone comunicazione al comitato istituzionale nelle prime sedute utili.