Art. 5.
   Integrazioni e modifiche delle presenti misure di salvaguardia
  1. Ai  fini  della  modifica  del  perimetro delle aree di cui agli
articoli  1,  2,  3  e  4,  gli  enti  locali  interessati  inoltrano
all'Autorita'   di   Bacino   specifiche  richieste  corredate  dalla
documentazione  che  dimostri  il  superamento  delle  condizioni  di
pericolosita'  e/o di rischio, anche in seguito alla realizzazione di
interventi che devono essere stati approvati dall'autorita' idraulica
competente.  La  modifica  del  perimetro  delle  aree  e'  approvata
dall'Autorita' di bacino.
  2. L'Autorita' di bacino procede periodicamente alla verifica delle
perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.
  3. Ai  fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo
una   prima   verifica   potra'  essere  effettuata  entro  sei  mesi
dall'approvazione del presente atto.
  4. Il  segretario  generale  e'  delegato agli adempi-menti ed alle
modifiche  previsti  dal  presente articolo e provvedera' con proprio
atto  alle  integrazioni ed alle modifiche, sottoponendo le stesse al
parere  del  comitato  tecnico  nei  casi  di  particolare rilevanza,
dandone  comunicazione  al  comitato istituzionale nelle prime sedute
utili.