Art. 6.
  Gli  elaborati  cartografici  di cui agli articoli precedenti, come
specificati  in premessa, sono depositati ai fini della consultazione
presso l'Autorita' di bacino del fiume Arno ed anche, per la parte di
territorio di competenza, presso i comuni interessati.
  La  misura  di  salvaguardia  sara' notificata agli enti locali nei
confronti  dei  quali la stessa e' destinata ad esplicare efficacia e
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nei bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria.
    Roma, 29 novembre 1999
                                              Il Presidente: Mattioli
Il segretario generale: Nardi