Art. 6. Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'Autorita' di bacino del fiume Arno ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati. La misura di salvaguardia sara' notificata agli enti locali nei confronti dei quali la stessa e' destinata ad esplicare efficacia e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria. Roma, 29 novembre 1999 Il Presidente: Mattioli Il segretario generale: Nardi