(all. 1 - art. 1)
Regolamento  sull'organizzazione  e  funzionamento  degli  organi  di
governo   e  sulla  formazione  del  piano  triennale  del  Consiglio
nazionale delle ricerche.
                    Titolo I - ORGANI DI GOVERNO
                               Capo I
                            Il Presidente
                               Art. 1.
                             Competenze
Il  Presidente  ha  la  rappresentanza legale del Consiglio nazionale
delle   ricerche,   di   seguito   denominato   CNR,  ne  sovrintende
l'andamento,  presiede  il  consiglio  direttivo  e  il  comitato  di
consulenza scientifica.
Il  Presidente  promuove lo sviluppo delle attivita' del CNR e cura i
rapporti  esterni con le istituzioni e amministrazioni pubbliche, con
le  istituzioni  di  ricerca e di alta cultura, a livello nazionale e
internazionale.
Il  Presidente,  nell'esercizio  delle proprie competenze, adotta gli
atti  che impegnano il CNR verso l'esterno che gli sono espressamente
attribuiti dalla legge e dai regolamenti.
                               Capo II
                       Il Consiglio direttivo
                               Art. 2.
                             Competenze
Il  consiglio  direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e
di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente.
Il  consiglio  direttivo  delibera  sui regolamenti di cui all'art. 8
della   legge   9 maggio   1989,   n.  168  e  relative  modifiche  e
integrazioni,  nonche', nei casi previsti dai regolamenti, in materia
di criteri generali o di disciplina dell'esercizio delle funzioni del
CNR.
Il consiglio direttivo ha poteri di deliberazione sul piano triennale
di  cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di
seguito  denominato  "decreto  di  riordino",  nelle  materie  di cui
all'art.  4,  comma  3,  del  medesimo decreto, nonche' nelle materie
previste dai regolamenti del CNR.
           Titolo II - COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA
                               Art. 3.
                             Competenze
1.  Il  comitato  di  consulenza  scientifica esprime, entro sessanta
giorni dalla trasmissione, parere sul piano triennale di cui all'art.
6 del decreto di riordino e sugli aggiornamenti annuali.
2.  Il  comitato svolge inoltre attivita' consultiva e istruttoria su
richiesta  del  consiglio  direttivo,  in  raccordo  con  i  consigli
scientifici  nazionali  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del decreto
legislativo  5 giugno  1998,  n.  204.  In  tali  casi  la  richiesta
stabilisce  il  termine  entro  il quale il parere deve essere reso e
decorso il quale il consiglio direttivo ne puo' prescindere.
                               Art. 4.
             Modalita' di costituzione. Durata in carica
1.  Il  consiglio  direttivo  disciplina le modalita' di elezione dei
dieci membri di cui all'art. 4, comma 4, del decreto di riordino, nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) sono  costituiti collegi separati per l'elezione dei ricercatori e
dei tecnologi;
b) i  membri  da eleggere sono cosi' distribuiti, in rapporto al peso
rispettivo  delle  due componenti sul complesso del personale dei due
profili  in  servizio:  nove  membri  sono  assegnati  al  profilo di
ricercatore e uno al profilo di tecnologo;
c) ciascun  ricercatore  vota nell'ambito di grandi aree scientifiche
determinate  dal  consiglio  direttivo; l'afferenza dei ricercatori a
tali   grandi   aree   scientifiche   e'   determinata   in  rapporto
all'appartenenza  ai  settori  scientifico-disciplinari,  cosi'  come
determinati ai sensi del regolamento di disciplina delle procedure di
selezione  ai  diversi livelli del personale, nonche' delle procedure
di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del CNR;
d) ciascun elettore dispone di una preferenza;
e) le  votazioni sono indette dal Presidente e si svolgono, in giorni
prefissati,  presso  tutte  le  strutture di ricerca e presso la sede
centrale, con modalita' di tipo telematico;
f) per l'elezione dei ricercatori viene formata una unica graduatoria
nella quale sono inseriti i ricercatori votati, in ordine decrescente
in  rapporto  ai voti riportati; sono dichiarati eletti i ricercatori
che abbiano riportato piu' voti; per ciascuna delle aree scientifiche
deve  essere  eletto  almeno  un  ricercatore; deve essere assicurata
l'elezione di cinque dirigenti di ricerca, tre primi ricercatori e un
ricercatore di livello iniziale;
g) per  l'elezione del tecnologo e' dichiarato eletto colui che abbia
riportato il maggior numero di voti;
h) alla  proclamazione  dei  risultati e degli eletti si provvede con
decreto del Presidente.
2.  Il  comitato di consulenza scientifica dura in carica per quattro
anni.  I  componenti  del  comitato possono essere confermati per una
sola  volta. Il quadriennio di durata in carica per il nuovo comitato
di  consulenza  scientifica  formato  ai sensi delle disposizioni del
presente articolo decorre dalla data di insediamento.
                      Titolo III - NORME COMUNI
                               Art. 5.
                Funzionamento degli organi collegiali
1.  Il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica si
riuniscono,  su  convocazione del Presidente o su richiesta di almeno
un  terzo dei propri componenti, di norma presso la sede centrale del
CNR.  Lo stesso numero di componenti puo' richiedere l'inserimento di
uno  specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione,
contenente  l'ordine  del  giorno,  e'  trasmesso almeno dieci giorni
prima  della  data  della  riunione.  La  documentazione  relativa ai
diversi  punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno sette
giorni  prima  di  detta  data.  I  termini  di cui al presente comma
possono  essere  abbreviati,  solo  in  caso  di  effettiva  urgenza,
rispettivamente a cinque e tre giorni.
2.  Il  consiglio  direttivo  e il comitato di consulenza scientifica
sono  validamente costituiti con la presenza, rispettivamente, di sei
e di quattordici componenti.
3.  Il  consiglio  direttivo  e il comitato di consulenza scientifica
esercitano le rispettive competenze nella loro collegialita'.
4. Il consiglio direttivo delibera su proposta del Presidente ovvero,
per  le  materie  relative  alla  gestione  amministrativa dell'ente,
specificamente   individuate   dai  regolamenti  o  da  deliberazioni
generali  dello stesso consiglio direttivo, su proposta del direttore
generale.
5.   Le   deliberazioni   del   consiglio   direttivo   sono  assunte
a maggioranza  assoluta  dei  presenti,  tranne  quelle  relative  ai
regolamenti  di  cui all'art. 2, comma 2, e al piano triennale e agli
aggiornamenti  annuali,  per le quali e' richiesto il voto favorevole
della maggioranza dei componenti.
6.  I  pareri del comitato di consulenza scientifica sono validamente
espressi  con  il  voto  favorevole  della maggioranza  assoluta  dei
presenti, tranne quello relativo al piano triennale ed agli eventuali
aggiornamenti,   per   il  quale  e'  richiesto  il  voto  favorevole
della maggioranza dei componenti.
7.  Nelle  votazioni,  in  caso  di  parita',  prevale  il  voto  del
Presidente.
8.  Il  direttore  generale  partecipa,  con  voto  consultivo,  alle
riunioni del consiglio direttivo e assiste alle riunioni del comitato
di consulenza scientifica.
9.  Il verbale contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti
discussi,  del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle
determinazioni   assunte   e   dell'esito  delle  votazioni.  Ciascun
componente  e  il  direttore  generale  possono  richiedere che siano
inseriti   integralmente   il   proprio   intervento   o  la  propria
dichiarazione  di voto. Il verbale e' presentato e di norma approvato
nella  riunione successiva. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente
e dal segretario.
10.  Le  deliberazioni  del  consiglio  direttivo sono immediatamente
esecutive,  ad  eccezione  di  quelle  relative al piano triennale di
attivita'  e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le
disposizioni  di  cui  all'art.  6  del  decreto di riordino, nonche'
quelle  di  adozione  e  modifica  dei  regolamenti,  per le quali si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168.
11. La pubblicita' delle deliberazioni, in attuazione della normativa
vigente, e' assicurata anche con mezzi telematici.
                               Art. 6.
                      Sostituti del Presidente
1.  Il Presidente designa, tra i componenti del consiglio direttivo e
del   comitato   di   consulenza   scientifica,  la  persona  che  lo
sostituisce, in caso di assenza o impedimento, nella presidenza delle
riunioni dei predetti organi.
2.  Il  sostituto  del  Presidente  designato  tra  i  componenti del
consiglio  direttivo  adotta gli atti di competenza del Presidente in
caso  di  impedimento,  ovvero,  su sua delega, in caso di prolungata
assenza.
                               Art. 7.
                  Uffici di diretta collaborazione
1.  Per  lo svolgimento dei propri compiti gli organi si avvalgono di
uffici  di  diretta  collaborazione,  individuati  e disciplinati dal
Regolamento  sull'organizzazione  degli  uffici  dell'amministrazione
centrale e sulla dirigenza del CNR.
2.  Gli  uffici di diretta collaborazione svolgono esclusive funzioni
di supporto e di raccordo tra gli organi e l'amministrazione.
                 Titolo IV - CONTENUTI E FORMAZIONE
                         DEL PIANO TRIENNALE
                               Art. 8.
             Contenuti e formazione del Piano triennale
1.  I  contenuti  e le procedure di formazione del piano triennale di
cui   all'art.  6  del  decreto  di  riordino  sono  determinati  con
deliberazione   del   consiglio   direttivo,   nel   rispetto   delle
disposizioni del decreto di riordino e dei seguenti criteri:
a) Il  piano  triennale,  articolato  in  piani esecutivi annuali che
contengono  gli  aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di
validita', contiene, tra l'altro:
1)   un'analisi   della   situazione  di  partenza,  del  livello  di
raggiungimento   degli   obiettivi   del   piano   precedente,  delle
prospettive  strategiche e delle indicazioni di indirizzo politico, a
livello nazionale e internazionale;
2)  la  formulazione  degli  obiettivi  strategici  e  la stima delle
risorse disponibili, correlate anche alla riorganizzazione della rete
scientifica;
3)  la  definizione  delle  linee  programmatiche  per l'attivita' di
ricerca  scientifica e tecnologica, di innovazione e di trasferimento
tecnologico, per grandi aree scientifiche e per grandi programmi;
4)  i  lineamenti  generali  delle attivita' di promozione e sostegno
della ricerca con individuazione delle risorse necessarie;
5)  l'allocazione  delle  risorse, ivi compresa la programmazione del
fabbisogno  di personale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto di riordino;
b) il piano e' formato:
1)  con  il  coinvolgimento  propositivo  della comunita' scientifica
dell'ente,  secondo  modalita'  definite  dal consiglio direttivo che
possono  prevedere  anche  apposite  conferenze  periodiche  per aree
scientifiche o per particolari tematiche;
2)  con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture di ricerca
e  amministrative  del  CNR,  sia  nella predisposizione di relazioni
sulle  attivita'  svolte  e  di  richieste di risorse, sia nella fase
della  predisposizione analitica del piano prima dell'approvazione da
parte del consiglio direttivo.
                    Titolo V - NORME TRANSITORIE
                               Art. 9.
                Consiglio direttivo. Durata in carica
1.  I  membri  del  consiglio  direttivo  eletti  dall'assemblea  dei
comitati nazionali di consulenza del CNR ai sensi dell'art. 13, comma
2, lettera a), del decreto di riordino decadono all'atto della nomina
dei membri designati dall'assemblea della scienza e della tecnologia,
che  restano  in  carica fino alla scadenza del quadriennio a partire
dalla data di insediamento del consiglio direttivo in carica.
                              Art. 10.
                 Comitato di consulenza scientifica
1. Le procedure per la elezione dei componenti eletti del comitato di
consulenza  scientifica  di cui all'art. 4, comma 1, sono indette, in
prima  applicazione,  in  seguito  alla  elezione  dei  componenti di
propria  spettanza da parte dei consigli scientifici nazionali. Per i
successivi  rinnovi  dell'organo  le elezioni sono indette almeno sei
mesi prima della scadenza.
2.  Per  i  componenti  del comitato di consulenza scientifica eletti
secondo  le  disposizioni  dell'art.  13,  comma  2,  lettera b), del
decreto  di  riordino,  i limiti alla possibilita' di conferma di cui
all'art.  4,  comma 2, si applicano solo se tali componenti, all'atto
della  entrata  in  carica  del  nuovo  comitato  formato  secondo le
disposizioni del presente regolamento, siano rimasti in carica per un
periodo superiore ai due anni.
                              Art. 11.
                             Abrogazioni
1.  Sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili  con  il presente
regolamento ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 26 gennaio 1967 (Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1967, n.
33)    recante   "Approvazione   del   regolamento   concernente   il
funzionamento  degli  Organi  direttivi del Consiglio nazionale delle
ricerche,   dei   Comitati   nazionali  consulenza  e  dell'Assemblea
plenaria" e successive modificazioni.
Nota:  Nei  regolamenti qui pubblicati i soggetti, che possono essere
di  genere  femminile  o  maschile,  sono  indicati utilizzando, come
usuale  in  italiano, per ragioni di brevita', il maschile, ma inteso
come comprensivo di entrambi i generi.