Art. 65.
    Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475,
           in tema di falsa attribuzione di lavori altrui

    1.  L'articolo  4  della  legge  19 aprile  1925, n. 475 e' cosi'
modificato:
      a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a un mese"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
      b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Qualora  l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in
modo  abituale,  si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire  ottocentomila  a  quattro  milioni  ottocentomila.  Nella prima
ipotesi,  il  tipografo,  se non e' concorso nell'illecito, e' punito
con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila
a novecentomila.".
 
          Nota all'art. 65:
              - Il  testo  vigente  dell'art. 4 della legge 19 aprile
          1925,  n.  475  (Repressione  della  falsa  attribuzione di
          lavori  altrui  da  parte  di aspiranti al conseguimento di
          lauree, diplomi, uffici, titoli e dignita' pubbliche), come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "Art.  4.  -  Chiunque  con  qualsiasi  mezzo, offre di
          procurare  od  eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni
          progetti  tecnici,  e  in  genere, lavori agli scopi di cui
          agli  articoli  1  e  3  e'  punito  per  il semplice fatto
          dell'offerta,  con la sanzione amministrativa pecuniaria da
          lire quattrocentomila a due milioniquattrocentomila.
              Qualora  l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia
          fatta   in   modo   abituale,   si   applica   la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   lire   ottocentomila   a
          quattromilioniottocentomila.   Nella   prima   ipotesi,  il
          tipografo,  se non e' concorso nell'illecito, e' punito con
          la    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da   lire
          centocinquantamila a novecentomila.".