(all. 1 - art. 1)
   REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE LA FINANZA E LA CONTABILITA'
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.1.  L'attivita'  amministrativa  dell'Istituto nazionale per la
fisica  della materia e' diretta ad assicurare il perseguimento delle
sue  finalita'  pubbliche  di  ricerca  e  di servizio in un campo in
continua  e  rapida  evoluzione,  e  si  attua attraverso le gestioni
afferenti  all'amministrazione  centrale  e gli altri centri di spesa
dell'Istituto  secondo  le  linee  indicate  dai  piani  e  programmi
pluriennali,   tenendo  conto  del  miglior  utilizzo  delle  risorse
dedicate  alla fisica della materia anche da altri enti, coordinati o
convenzionati.
    1.2. Il presente regolamento e' adottato in base all'art. 8 della
legge   9 maggio   1989,   n.  168,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che riconosce agli enti pubblici nazionali di ricerca a
carattere  non strumentale autonomia finanziaria e contabile anche in
deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato.
    1.3.   Il   regolamento   prevede   disposizioni  in  materia  di
amministrazione   e   contabilita'   e,   in   particolare,   dispone
l'attivazione  di  un  sistema  contabile  integrato tra contabilita'
finanziaria   pubblica,   contabilita'   economico   patrimoniale   e
contabilita'  analitica,  allo scopo di fornire il quadro complessivo
dei  costi  e  dei ricavi, delle spese e delle entrate, nonche' delle
conseguenti variazioni nel patrimonio. Esso ha lo scopo di realizzare
l'efficiente,  efficace  ed economica acquisizione ed amministrazione
del   complesso   delle   risorse   nel   rispetto   delle  finalita'
istituzionali.
    1.4.   Il   presente   regolamento  mira  altresi'  a  garantire,
attraverso  principi  e  metodi di controllo interno, la capacita' di
verificare  in  modo  innovativo l'efficacia e l'efficienza operativa
dell'Istituto  anche  attraverso il controllo di gestione e l'analisi
dei costi.
                               Art. 2.
                          Principi generali
    2.1. Il presente regolamento ed il manuale di contabilita' di cui
al  successivo  art.  5,  sono  adottati  nel  rispetto  dei principi
fondamentali  vigenti  in  materia  di  ordinamento  contabile  e, in
particolare, si uniformano alle seguenti linee guida:
      a) legalita',  pubblicita'  e  trasparenza  degli  atti e delle
procedure;
      b) individuazione    delle    competenze    dei    centri    di
responsabilita';
      c) autonomia   finanziaria   e   gestionale   dei   centri   di
responsabilita';
      d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
      e) annualita',  unita', universalita', integrita', pubblicita',
veridicita' e specificazione dei bilanci;
      f) equilibrio tra le entrate e le spese;
      g) utilizzazione  delle  risorse acquisite dall'esterno e degli
stanziamenti di bilancio nel rispetto del vincolo di destinazione;
      h) limiti per il ricorso al credito;
      i) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
      j) obbligo  della  scelta  concorrenziale  per  la  scelta  del
contraente;
      k) rapidita',    efficienza,    concentrazione   e   speditezza
nell'erogazione della spesa;
      l) obbligo  del  rispetto  della  destinazione  del  patrimonio
pubblico a finalita' pubbliche;
      m) individuazione dei responsabili delle entrate e delle spese;
      n) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;
      o) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio.
    2.2.  I  principi  suddetti  costituiranno,  anche  in assenza di
specifico   richiamo  nel  presente  regolamento  o  nel  manuale  di
contabilita'  di  cui al successivo art. 5, le linee guida alle quali
sara'     costantemente     ispirata    l'attivita'    amministrativa
dell'Istituto.
                               Art. 3.
                  Pubblicita' dell'amministrazione
    3.1.  L'Istituto  adegua  la  propria organizzazione e le proprie
procedure   al   fine   di  realizzare  la  migliore  circolazione  e
comprensibilita'  delle informazioni all'interno dell'amministrazione
e  la  loro  diffusione all'esterno. Gli eventuali aggiornamenti e le
necessarie  istruzioni  operative, non previste dal regolamento o dai
manuali, sono emanate dal direttore generale.
    3.2.  Gli  atti dell'Istituto, fatte salve le disposizioni di cui
all'art.  34  della  legge  20 marzo  1975,  n.  70,  sono  portati a
conoscenza degli interessati in forma completa, analitica e motivata.
A  richiesta gli uffici forniscono indicazioni agli interessati circa
gli  eventuali ricorsi amministrativi esperibili, indicando i termini
e l'Organo cui il ricorso deve essere presentato.
    3.3.  Chiunque  vi  abbia  interesse  puo'  prendere  visione  ed
ottenere,   a  proprie  spese,  copia  dei  documenti  amministrativi
dell'Istituto in ossequio alla legge n. 241/1990.
    3.4. I regolamenti, il manuale, i bilanci e gli atti di interesse
generale  sono  resi  pubblici  via internet nell'apposita pagina Web
dell'Istituto.
    3.5.  L'Istituto  divulga  al pubblico dati ed informazioni sulla
propria attivita' in ogni altra forma, anche di carattere editoriale.
                               Art. 4.
         Analisi dell'efficienza e dei risultati di gestione
    4.1.  In applicazione dell'art. 8, comma 5 e dell'art. 7, comma 8
della  legge  9 maggio 1989, n. 168, nonche' dell'art. 20 del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  la gestione complessiva delle risorse dell'Istituto e'
assoggettata  sistematicamente ad un'analisi volta ad accertare sotto
l'aspetto  amministrativo, economico e contabile, tenendo conto anche
dell'aspetto    tecnico-scientifico,    i   risultati   raggiunti   e
l'efficienza ottenuta nell'uso delle risorse.
    4.2.  Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate ad un nucleo di
valutazione  costituito  da  cinque  componenti,  di  cui  almeno tre
esterni  alla  struttura  dell'Istituto, di comprovata esperienza nel
settore.  Tale  gruppo puo' essere integrato con esperti, in veste di
consulenti  e senza che cio' incida sul numero dei componenti, quando
se ne ravvisasse la necessita'.
    4.3.  L'analisi  si  effettua  attraverso  la  raccolta di dati e
l'elaborazione  di  indicatori  sulla  disponibilita'  e sull'impiego
delle risorse, nonche' sui risultati conseguiti presso i vari servizi
e strutture dell'Istituto, secondo indicazioni generali del consiglio
direttivo.
    4.4.  Tutti i servizi e le strutture dell'Istituto devono fornire
i  dati  richiesti  dal  nucleo di valutazione affinche' questo possa
procedere nell'effettuazione dell'analisi.
    4.5.   Il   presidente   dell'Istituto  presenta  annualmente  al
consiglio  direttivo  una  relazione  del  nucleo  di valutazione che
illustra  i  risultati  e  l'efficienza dei servizi e delle strutture
dell'Istituto,  indicando le principali variazioni rispetto agli anni
precedenti e ad altre istituzioni italiane e straniere.
    4.6.  Ai  membri  del nucleo di valutazione e' attribuita, per le
funzioni   svolte,   una  indennita'  di  carica  la  cui  misura  e'
determinata  dal  consiglio  direttivo, oltre, se dovuto, il rimborso
delle spese di viaggio e soggiorno.
                               Art. 5.
                       Manuale di contabilita'
    5.1.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento  il
consiglio direttivo, su proposta del presidente, adotta un manuale di
contabilita' che disciplina:
      a) i  criteri  per  la  formazione  del  programma  di gestione
annuale (PGA) ed il collegamento tra questo ed il bilancio annuale di
previsione;
      b) i criteri di formazione del bilancio annuale di previsione e
del rendiconto finanziario;
      c) i  criteri  per  la  gestione  della  contabilita' economico
patrimoniale,  la  costruzione  del  piano  dei conti e lo schema del
rendiconto d'esercizio;
      d) i  criteri  per la rilevazione delle attivita' commerciali e
la  disciplina contabile ai fini delle imposte dirette e dell'imposta
sul valore aggiunto;
      e) i  criteri  per la tenuta della contabilita' analitica e per
il controllo di gestione;
      f) la gestione patrimoniale;
      g) l'attivita' negoziale.
    Il  manuale  di  contabilita'  e' immediatamente adottato, previa
deliberazione di approvazione da parte del consiglio direttivo, quale
strumento di gestione operativa.
    Il   manuale   di   contabilita'   e'  oggetto  di  modifiche  ed
integrazioni,  previa deliberazione da parte del consiglio direttivo,
ogni   qual  volta  si  renda  necessario  per  esigenze  tecniche  o
operative.
    5.2.  Con  riferimento  alla gestione delle entrate e delle spese
il manuale  dovra'  prevedere  le  seguenti  procedure e disposizioni
generali:
      a) le   entrate  si  intendono  accertate  quando,  sulla  base
dell'avvenuto   stanziamento   nel   bilancio   di  previsione  viene
verificata  la  ragione  del  credito  e  la sussistenza di un idoneo
titolo  giuridico,  individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare e fissata la relativa scadenza;
      b) le  spese  vengono impegnate quando sulla base dell'avvenuto
stanziamento   nel   bilancio   di   previsione   e'   giuridicamente
perfezionata   un'obbligazione,   determinata  la  somma  da  pagare,
determinato  il  soggetto creditore, indicata la ragione e costituito
il vincolo sulle somme di bilancio;
      c) le  somme  stanziate  ma  non  impegnate,  non costituiscono
economia  di  spesa  qualora  risulti  che  esse sono destinate ad un
programma o ad un progetto da perfezionare nei cinque anni successivi
allo  stanziamento;  in  tal  caso  la  somma  viene  riportata negli
esercizi  successivi  fino  all'attivazione  o  alla  conclusione del
programma o del progetto al quale era stata destinata;
      d) durante  l'esercizio  la  nozione di impegno e' anche intesa
come   fase   di   prenotazione  della  spesa  e  quindi  prevede  la
possibilita' di effettuare impegni di spesa a prescindere dal sorgere
di un'obbligazione giuridicamente rilevante; alla fine dell'esercizio
queste  dovranno  essere riconsiderate a seconda che sia stata o meno
perfezionata l'obbligazione giuridica dando luogo a residui (nel caso
in cui l'obbligazione non risulti pagata) o ad economie.
                               Art. 6.
 Esercizio finanziario, bilancio pluriennale e annuale di previsione
    6.1.  La  programmazione finanziaria dell'attivita' dell'Istituto
si svolge sulla base di un bilancio triennale elaborato in termini di
competenza,  in  relazione  ai  piani di attivita' ed alle previsioni
triennali  di  entrata  e  di  spesa.  Gli  stanziamenti previsti nel
bilancio  triennale,  per  il  primo anno, corrispondono a quelli del
bilancio  annuale.  Il bilancio triennale viene presentato unitamente
al  bilancio  preventivo  annuale corredato da apposita relazione del
presidente,  che  fornisce  indicazioni  sulle  entrate e sulle spese
secondo i programmi di attivita', e viene aggiornato annualmente.
    6.2. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, che
inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
    6.3.  Entro  il  31 ottobre  di  ciascun  anno  il presidente, su
proposta  della  giunta  esecutiva,  sottopone  all'approvazione  del
consiglio  direttivo  il bilancio di previsione per l'anno successivo
accompagnato  da  una  relazione  in  cui  viene  anche  indicata  la
previsione di spesa del personale per l'anno successivo.
    6.4.  Il  bilancio  pluriennale  ed  annuale  di previsione viene
trasmesso  Ministeri  ed  agli Organi competenti in base alle vigenti
disposizioni di legge.
                               Art. 7.
          Criteri di formazione del bilancio di previsione
    7.1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari
di sola competenza. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata
per le entrate dalla risorsa e per le spese dall'impiego, espressione
di  una  aggregazione  funzionale,  suscettibile di una articolazione
interna   a   fini  conoscitivi  anche  per  programmi,  progetti  ed
interventi, come previsto nel relativo manuale.
    7.2.   Gli   stanziamenti  nel  bilancio  annuale  di  previsione
avvengono  sulla base di quanto evidenziato nel programma di gestione
annuale (PGA) con riguardo alle sole entrate e spese certe.
    7.3. La giunta esecutiva provvede ad apportare automaticamente le
necessarie  variazioni  agli  stanziamenti del bilancio di previsione
ogni  qual  volta  le entrate e le spese, previste come probabili nel
programma di gestione annuale (PGA), diventino certe.
    7.4.  Al  bilancio  e'  allegata  la  relazione  del collegio dei
revisori dei conti.
    7.5.  La  classificazione delle entrate e delle spese deve essere
effettuata secondo gli schemi di cui al manuale di contabilita'.
    7.6.  Il  bilancio  di previsione, con i relativi allegati, viene
trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, ai Ministeri
ed agli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.
                               Art. 8.
                Avanzo o disavanzo di amministrazione
    8.1.  La  prima  posta  di  entrata  o  di  spesa del bilancio di
previsione  e' rispettivamente preceduta dall'indicazione dell'avanzo
o   disavanzo   di   amministrazione  presunto  al  trentuno dicembre
dell'esercizio precedente al quale si riferisce il preventivo; la sua
consistenza  deve  essere  descritta in apposita tabella dimostrativa
redatta in conformita' agli schemi del relativo manuale.
    8.2.  Nel  caso  in  cui  si  presuma l'esistenza di un avanzo di
amministrazione,   gli   stanziamenti  di  spesa  relativi  alla  sua
utilizzazione  non potranno essere impegnati se non in quanto e nella
misura  in  cui  detto  avanzo  risulti accertato. Nel caso in cui si
presuma  un  disavanzo di amministrazione il consiglio direttivo deve
tenerne  conto  in sede di approvazione del preventivo, prevedendo un
piano finanziario idoneo per il suo riassorbimento.
    8.3.    L'accertamento    dell'avanzo    o   del   disavanzo   di
amministrazione   e'   effettuato   con   l'approvazione   del  conto
consuntivo.  Devono essere deliberati necessari provvedimenti atti ad
assorbire  l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede
consuntiva.
                               Art. 9.
                Assestamento e variazioni di bilancio
    9.1.  Successivamente  all'approvazione  del  bilancio annuale di
previsione  la  giunta  esecutiva,  delegata dal consiglio direttivo,
prende  atto  della  progressiva  trasformazione  delle  entrate gia'
previste   come   probabili  in  certe  (nel  PGA)  e  quindi  adegua
automaticamente  gli  stanziamenti del bilancio annuale di previsione
ed autorizza ogni conseguente spesa.
    9.2.  La  giunta  esecutiva  e' altresi' autorizzata ad apportare
adeguamenti  alla  struttura del PGA e, conseguentemente, al bilancio
annuale  di  previsione  nel caso si manifestino entrate inizialmente
non  previste  nel  PGA  sempreche'  queste  abbiano  un  vincolo  di
destinazione.
    9.3.  Il  bilancio  annuale  di  previsione, cosi' costruito, non
richiede  la  necessita' di variazioni di bilancio ma solo automatici
assestamenti  conseguenti all'inserimento dei valori inizialmente non
iscritti;  l'insieme di questi assestamenti sono sottoposti all'esame
del  consiglio  direttivo  una  sola volta all'anno per permettere di
addivenire  alla  necessaria  rendicontazione ed alla costruzione del
bilancio di previsione del successivo esercizio.
    9.4.  Qualora  pero',  nel  corso  dell'esercizio,  si  dovessero
manifestare nuove entrate senza vincolo di destinazione (non previste
nel PGA approvato dal consiglio direttivo) si dovra' procedere ad una
formale variazione di bilancio adottata da consiglio direttivo.
    9.5.  In  caso  di  necessita'  ed  urgenza  il presidente potra'
apportare  le  variazioni  di  PGA  ed  al bilancio che si rendessero
necessarie fatta salva la successiva ratifica alla prima adunanza del
consiglio direttivo.
    9.6. Alle variazioni ed agli assestamenti di bilancio e' allegata
la relazione del collegio dei revisori.
    9.7.  La  variazione  di bilancio, con i relativi allegati, viene
trasmesso,  entro quindici giorni dalla loro adozione ai Ministeri ed
agli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.
                              Art. 10.
                           Entrate e spese
    10.1.  Le  procedure di gestione delle entrate e delle spese sono
determinate secondo quanto previsto dal manuale di contabilita'.
    10.2.  Le  spese  sono  impegnate  con provvedimenti della giunta
esecutiva  e  dei  responsabili  dei  centri  di spesa, su delega del
consiglio direttivo.
    10.3.  Gli  impegni  ed  i  pagamenti  sono effettuati nei limiti
rispettivamente degli stanziamenti di competenza.
                              Art. 11.
                          Servizio di cassa
    11.1.  Il  servizio  riscossione  e  pagamento  e'  affidato, con
apposita  convenzione,  ad  un  Istituto di credito, con l'osservanza
delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  29 ottobre  1984,  n. 720,
concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica; l'Istituto
di credito provvede, altresi', alla custodia ed amministrazione delle
cauzioni depositate a nome dell'Istituto.
    11.2.  Il  pagamento  di  qualsiasi  atto  di  spesa  deve essere
eseguito dal tesoriere sulla base di regolari mandati trasmessi anche
mediante  procedure  di tipo telematico. La riscossione delle entrate
puo'  avere  luogo  provvisoriamente  anche senza reversali d'incasso
previa   regolarizzazione  successiva  su  richiesta  del  tesoriere.
Analogamente  si puo' provvedere al pagamento di atti di spesa aventi
carattere  obbligatorio  o  urgente  tramite  il  tesoriere  senza il
relativo  mandato  di  pagamento e solo ed esclusivamente nei casi in
cui  l'urgenza  non  consenta  materialmente  la tempestiva emissione
dello  stesso. Detti pagamenti dovranno comunque essere regolarizzati
nei   termini  di  cui  alla  convenzione  stipulata  con  l'Istituto
tesoriere.
    11.3.  Per  l'espletamento di particolari servizi l'Istituto puo'
avvalersi  di conti correnti bancari e/o postali: unico traente e' il
tesoriere  di  cui  al  primo  comma,  previa  emissione  di apposita
reversale da parte dell'Istituto.
                              Art. 12.
                      Servizio di cassa interno
    12.1.  Il direttore generale puo' autorizzare l'istituzione di un
servizio di cassa interno sia per la sede centrale, che per i diversi
centri di responsabilita'.
    12.2.  L'incarico di cassiere e' conferito dal direttore generale
ad un dipendente o associato per una durata determinata, comunque non
superiore a tre anni, ed e' rinnovabile.
    12.3.  Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del competente
ufficio,  e'  soggetto al controllo di rendicontazione trimestrale ed
e' personalmente responsabile delle somme affidategli.
    12.4.  I  cassieri  della  sede  centrale e dei diversi centri di
responsabilita'   possono   essere   dotati,  all'inizio  di  ciascun
esercizio  di  un  fondo  liquido di cassa, l'entita' del quale viene
stabilita  dal  direttore  generale;  detto fondo e' reintegrabile in
corso di esercizio previa rendicontazione delle somme gia' spese.
    12.5.  Il  fondo liquido di cassa potra' essere utilizzato per il
pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per riparazioni e
manutenzione  di  mobili e locali, per le spese postali e di vettura,
delle   spese   di   acquisto   di  utensileria,  di  apparecchiature
meccaniche,  elettriche  ed  elettroniche, di materiale di consumo di
laboratorio,  di  giornali  e  di  libri,  nonche'  di  pubblicazioni
periodiche e simili, delle spese di rappresentanza e per tutte quelle
spese il cui pagamento in contanti si renda necessario o urgente. Sul
fondo  possono  altresi'  gravare  gli  anticipi ed i rimborsi per le
spese di viaggi e missioni.
    12.6.  Per  spese  che  singolarmente  non  eccedano  un  importo
minimale,  la  cui  entita' sara' stabilita annualmente dal consiglio
direttivo,   la  ricevuta  o  lo  scontrino  fiscale  sono  documento
giustificativo delle stesse.
    12.7. Nessun pagamento puo' essere eseguito dal cassiere senza la
disposizione  del  responsabile  del  centro di spesa o dal dirigente
dell'ufficio richiedente.
    12.8.  Le  disponibilita'  eventualmente  esistenti  sul fondo al
31 dicembre  sono  debitamente  contabilizzate  ed  i  relativi saldi
saranno ripresi e considerati quale dotazione iniziale dell'esercizio
successivo.
                              Art. 13.
                         Funzionari delegati
    13.1.  Per  l'effettuazione  di  spese  per  le  quali  si  renda
necessario  ed  opportuno  operare  mediante  funzionari delegati, il
direttore  generale,  nell'ambito  degli  stanziamenti  di bilancio e
degli  indirizzi  generali  fissati  dal  consiglio  direttivo,  puo'
disporre  accreditamenti  in  favore  dei  direttori  delle unita' di
ricerca  INFM, dei direttori dei laboratori INFM, dei responsabili di
progetto o commessa, dei titolari degli uffici di gestione decentrata
organicamente previsti e distaccati dalla sede centrale dell'Istituto
o   di  altre  figure  delegate  dal  consiglio  direttivo,  mediante
accensione  di  appositi  conti  correnti  bancari presso istituti di
credito operata in modo tale che risulti ben chiara la loro esclusiva
appartenenza all'Istituto e destinazione.
    13.2.   Detti   accreditamenti,  che  potranno  anche  riguardare
l'intero   stanziamento   di  spesa,  sono  imputati  sui  pertinenti
programmi, progetti od interventi.
    13.3.  Gli  interessi maturati sui conti correnti di cui al comma
12.1., vanno accreditati all'Istituto con le modalita' previste dalla
normativa che regolano la tesoreria unica.
    13.4.  Le  operazioni di pagamento a valere sui fondi accreditati
sui   conti  correnti,  di  cui  al  comma  12.1.,  hanno  luogo  con
l'emissione di assegni, bonifici bancari o carta di credito, a favore
dei creditori, firmati dal funzionario delegato.
    13.5. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle
somme   loro   anticipate,  delle  spese  ordinate  e  dei  pagamenti
effettuati  e  sono  soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal
codice civile.
    13.6. Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle
somme  erogate. All'uopo alla fine di ogni semestre, o anche prima se
ultimato   o   cessato  l'incarico  affidatogli,  deve  compilare  il
rendiconto   delle   somme   erogate   da   presentare   al  servizio
amministrativo  anche  mediante appositi report elaborati dal sistema
informatico  centrale,  allegando agli stessi apposito estratto conto
dell'istituto  bancario dal quale risulti, fra l'altro, il saldo alla
fine del periodo considerato.
    13.7.  Le  somme  non  ammesse a discarico saranno rilevate tra i
residui  attivi, in attesa dell'accertamento delle eventuali connesse
responsabilita'.
    13.8.  Ai  funzionari  delegati  e'  preclusa qualsiasi attivita'
gestionale riguardante le entrate.
    13.9. Il funzionario delegato dovra' dare ragione delle eventuali
discordanze  delle  proprie  scritture  contabili  e  quelle  di  cui
all'estratto conto bancario.
    13.10.   Il  conto  e'  ammesso  a  discarico  dopo  che  ne  sia
riconosciuta la regolarita' da parte del servizio amministrativo.
                              Art. 14.
                         Scritture contabili
    14.1.   Le  scritture  finanziarie  relative  alla  gestione  del
bilancio  devono  consentire  di rilevare analiticamente per ciascuna
risorsa  o  impiego,  le  entrate  accertate,  riscosse  e rimaste da
incassare, e le uscite impegnate, pagate e rimaste da pagare.
    14.2.  Nell'ambito  delle  scritture  finanziarie e' prevista una
contabilita' analitica finalizzata alla responsabilizzazione dei vari
centri di responsabilita' ed alla gestione per budget.
    14.3.    Le   scritture   patrimoniali   devono   consentire   la
dimostrazione  a  valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio
finanziario,  le  variazioni  intervenute  nel  corso  dell'esercizio
finanziario  per  effetto  della  gestione di bilancio o per cause ad
esso  estranee,  nonche'  la  consistenza  patrimoniale alla chiusura
dell'esercizio.
    14.4.  Ai  fini  della  semplificazione  delle  procedure e della
migliore produttivita' dei servizi l'attivita' operativa, informativa
ed informatica necessaria per l'applicazione del presente regolamento
e  per  l'attuazione  degli  schemi e delle procedure di contabilita'
economica generale e di contabilita' analitica per centri di spesa e'
affidata,  con  un  sistema  di  elaborazione dei dati in rete, ad un
sistema informativo, amministrativo contabile.
    14.5. L'Istituto provvede alla tenuta delle seguenti scritture:
      a) un  partitario  delle  uscite  con  indicazione dell'importo
iniziale  per  ogni  impiego,  delle variazioni relative intervenute,
delle  somme  impegnate  e  da  impegnarsi, delle somme pagate, delle
somme rimaste da pagare;
      b) un  partitario  delle  entrate  con indicazione dell'importo
iniziale  per  ogni  risorsa,  delle variazioni relative intervenute,
delle somme riscosse e da riscuotersi;
      c) schede  contabili  analitiche di commessa o di progetto o di
intervento  che  rilevino  i  costi  nel momento in cui gli stessi si
formano;
      d) un giornale, nel quale siano annotate in ordine cronologico,
sia le reversali di incasso che i mandati di pagamento emessi;
      e) il registro degli inventari che evidenzi la descrizione e la
valutazione   dei  beni  all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  le
variazioni  intervenute  per  effetto  della  gestione  del  bilancio
nonche'  la  consistenza  degli  stessi  alla chiusura dell'esercizio
finanziario medesimo.
                              Art. 15.
                      Il rendiconto finanziario
    15.1.  La  contabilita'  finanziaria  sfocia al 31 dicembre nella
redazione  del  rendiconto finanziario che ha la stessa struttura del
bilancio annuale di previsione secondo quanto previsto dal Manuale di
contabilita'.
    15.2.  Il  rendiconto  finanziario,  accompagnato dalla relazione
illustrativa  e  dalla relazione del collegio dei revisori dei conti,
e'  sottoposto  dal presidente su proposta della giunta esecutiva, al
consiglio  direttivo per l'approvazione entro il 30 aprile successivo
alla   chiusura   dell'esercizio  finanziario  di  ogni  anno  ed  e'
deliberato entro il mese successivo.
    15.3.  Il  rendiconto  finanziario  viene trasmesso, entro trenta
giorni dalla sua approvazione, ai Ministeri ed agli Organi competenti
in base alle vigenti disposizioni di legge.
    15.4.  Il  rendiconto  finanziario  e' redatto secondo gli schemi
previsti dal manuale di contabilita'.
                              Art. 16.
                        Gestione patrimoniale
    16.1.  I  beni  si  distinguono  in  immobili,  mobili  e  mobili
registrati  secondo  le  norme contenute nel Codice civile. Essi sono
descritti  in  separati  inventari  a  quantita'  ed a valore redatti
secondo quanto previsto dal manuale di contabilita'.
    16.2.  I  beni mobili, mobili registrati ed immobili sono dati in
consegna  a soggetti responsabili che ne rispondono personalmente per
qualsiasi  danno  che  possa  derivare dalla loro azione od omissione
secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. La consegna ha
luogo  in base ad appositi verbali redatti in contraddittorio fra chi
la  effettua  e  chi  la  riceve.  I  beni mobili, ad eccezione degli
oggetti  di  cancelleria  ed  i  materiali  di  consumo, sono dati in
consegna con apposito verbale.
    16.3.  Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno
e'  conservato  presso  il  competente  servizio dell'amministrazione
centrale  dell'Istituto  e l'altro dai responsabili dei beni ricevuti
in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
    16.4.  La  ricognizione  dei beni mobili, il rinnovo dei relativi
inventari  e  l'eventuale  rivalutazione  dei beni stessi deve essere
effettuata  ogni  dieci  anni  sulla  base  dei criteri stabiliti dal
consiglio direttivo nel manuale di contabilita'.
    16.5.   Il   valore   iscritto  nello  stato  patrimoniale  viene
periodicamente   rideterminato   in   base   ai   criteri  deliberati
annualmente   dal   consiglio  direttivo  tenendo  presente  l'intera
situazione    patrimoniale   riferita   all'inizio   ed   alla   fine
dell'esercizio.
    16.6.   Il   consiglio  direttivo  stabilira',  qualora  ritenuto
necessario,  l'iscrizione  a  bilancio  di  quote  di ammortamento da
accantonare  per  la  ricostituzione  di  beni patrimoniali a valenza
pluriennale.
                              Art. 17.
                         Attivita' negoziale
    17.1.  L'Istituto  nazionale per la fisica della materia ha piena
autonomia  negoziale  nel  rispetto delle disposizioni previste dalla
legge   9 maggio   1989,   n.  168,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    17.2.   Ai   lavori,   acquisti,   forniture,  vendite,  permute,
locazioni, ricerche e altri servizi e contratti in genere si provvede
con  contratti  secondo  le  modalita' previste dalle disposizioni di
legge vigenti e dal manuale di contabilita'.
                              Art. 18.
                      Centri di responsabilita'
    18.1.   L'attivita'   amministrativo-contabile  dell'Istituto  e'
esercitata  da centri di responsabilita', secondo quanto previsto nel
manuale di contabilita', e di seguito sinteticamente individuati:
      a) centri   di   primo  livello  che  sviluppano  attivita'  di
coordinamento    e    di    supporto   all'attivita'   caratteristica
dell'Istituto;
      b) centri   di   secondo  livello  costituiti  dalle  strutture
scientifiche operative;
      c) centri di terzo livello, che costituiscono unita' elementari
di  risultato  scientifico  ed  economico,  individuabili nei singoli
progetti di ricerca.
                              Art. 19.
                            Norme finali
    19.1.  Il  presente regolamento e' adottato con provvedimento del
presidente  dell'Istituto  ed entra in vigore dalla data indicata nel
provvedimento medesimo, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.