IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22  dicembre  1984,  n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' della
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  l993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, con
cui,  fra l'altro, si e' stabilito il limite massimo di emissione dei
titoli pubblici per l'anno stesso;
  Visti i propri decreti n. 475439 dell'11 ottobre e n. 475619 del 10
novembre  1999,  con i quali e' stata disposta l'emissione di quattro
tranches  dei  certificati  di credito del Tesoro "zero coupon" della
durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 15 ottobre 1999
e scadenza 15 ottobre 2001;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni e' disposta l'emissione di una
quinta tranche di "CTZ-24", con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza
15  ottobre  2001, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro,
di  cui  al  decreto  ministeriale dell'11 ottobre 1999, citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  della  prima  e  seconda tranche dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 ottobre 1999.