Art. 2.
  L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei
certificati  di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla Banca
d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Tesoro  e  la Banca d'Italia conseguenti alle
operazioni  in  parola  saranno  regolati dalle norme contenute nella
convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
  I   rapporti   tra   il   Tesoro  e  la  Banca  d'Italia  correlati
all'effettuazione  delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria
sono disciplinati da specifici accordi.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara'   riconosciuta   alla   Banca   d'Italia   una  provvigione  di
collocamento dello 0,15 per cento.
  Tale  provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra'  attribuita,  in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta  in  relazione  agli  impegni  che  assumeranno con la Banca
d'Italia,  ivi  compreso  quello  di  non  applicare  alcun  onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".