Art. 2. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento. Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".