Art. 3.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma  del  precedente  art.  1  devono  pervenire  con le
modalita'   indicate   negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale  dell'11  ottobre  1999,  entro  le ore 13 del giorno 11
gennaio 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli  9,  10  e  11  del medesimo decreto ministeriale
dell'11 ottobre 1999.