Art. 2. Tipologie di arredi Le dotazioni di arredi possono essere composte per ciascuna tipologia dagli elementi specificati nelle tabelle allegate al presente decreto dal n. 1 al n. 8. Le tipologie di arredi sono le seguenti: 1) studi; 2) aree di lavoro; 3) aree di sosta e spogliatoi; 4) sale riunioni; 5) biblioteche; 6) sale di attesa; 7) archivi; 8) elementi per la sicurezza dei documenti e dei valori. Le amministrazioni acquirenti definiscono la composizione degli arredi, attraverso la scelta degli elementi ritenuti necessari nell'ambito di ciascuna tipologia, in base alle loro specifiche esigenze funzionali di spazio e, ove occorra, sulla base di specifiche proposte di ordine tecnico formulate dal Provveditorato generale dello Stato, nei limiti delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente.