Art. 2.
                         Tipologie di arredi
  Le  dotazioni  di  arredi  possono  essere  composte  per  ciascuna
tipologia  dagli  elementi  specificati  nelle  tabelle  allegate  al
presente decreto dal n. 1 al n. 8.
  Le tipologie di arredi sono le seguenti:
    1) studi;
    2) aree di lavoro;
    3) aree di sosta e spogliatoi;
    4) sale riunioni;
    5) biblioteche;
    6) sale di attesa;
    7) archivi;
    8) elementi per la sicurezza dei documenti e dei valori.
  Le  amministrazioni  acquirenti  definiscono  la composizione degli
arredi,  attraverso  la  scelta  degli  elementi  ritenuti  necessari
nell'ambito  di  ciascuna  tipologia,  in  base  alle loro specifiche
esigenze   funzionali  di  spazio  e,  ove  occorra,  sulla  base  di
specifiche  proposte  di  ordine tecnico formulate dal Provveditorato
generale  dello Stato, nei limiti delle competenze ad esso attribuite
dalla normativa vigente.