Art. 4. Dotazioni accessorie In relazione alla destinazione e a documentate esigenze di funzionalita', logistiche ed estetiche, nell'ambito di ciascuna tipologia le amministrazioni potranno dotarsi di complementi d'arredo quali tappeti, tende, stampe, riproduzioni, dipinti, condizionatori, frigobar, lampade, cestini, posacenere, ceneriere a stelo, leggii, completi da scrittoio, soprammobili, ecc. I locali destinati al funzionamento degli uffici possono essere dotati, in caso di particolari esigenze di ordine funzionale, di sicurezza ed estetico, di controsoffitti composti da pannelli modulari o da doghe smontabili, pavimenti modulari flottanti, sistemi di illuminazione modulare, ecc. L'acquisizione di dotazioni accessorie deve essere effettuata solo dopo un attento esame che tenga conto delle caratteristiche degli ambienti e degli arredi nonche'della congruenza economica delle scelte adottate, debitamente motivate, avvalendosi anche del supporto tecnico e organizzativo del Provveditorato generale dello Stato, sulla base delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente.