Art. 4.
                        Dotazioni accessorie
  In   relazione  alla  destinazione  e  a  documentate  esigenze  di
funzionalita',  logistiche  ed  estetiche,  nell'ambito  di  ciascuna
tipologia le amministrazioni potranno dotarsi di complementi d'arredo
quali  tappeti, tende, stampe, riproduzioni, dipinti, condizionatori,
frigobar,  lampade,  cestini,  posacenere, ceneriere a stelo, leggii,
completi da scrittoio, soprammobili, ecc.
  I  locali  destinati  al  funzionamento degli uffici possono essere
dotati,  in  caso  di  particolari  esigenze di ordine funzionale, di
sicurezza   ed  estetico,  di  controsoffitti  composti  da  pannelli
modulari o da doghe smontabili, pavimenti modulari flottanti, sistemi
di illuminazione modulare, ecc.
  L'acquisizione  di dotazioni accessorie deve essere effettuata solo
dopo  un  attento  esame  che tenga conto delle caratteristiche degli
ambienti  e  degli  arredi  nonche'della  congruenza  economica delle
scelte adottate, debitamente motivate, avvalendosi anche del supporto
tecnico  e  organizzativo  del  Provveditorato  generale dello Stato,
sulla  base  delle  competenze  ad  esso  attribuite  dalla normativa
vigente.