Art. 6.
                   Consulenza e verifiche tecniche
  In  relazione  all'acquisizione  e al collaudo degli arredi e delle
apparecchiature   di  cui  al  presente  decreto,  il  Provveditorato
generale  dello  Stato,  allorche' non agisca in base alle specifiche
competenze   attribuitegli  per  effetto  dell'art.  26  della  legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  svolge  la  sua  azione di consulenza e
supporto  di  qualita'  a richiesta delle amministrazioni acquirenti,
attraverso  sopralluoghi,  progettazioni,  definizione  di capitolati
specifici,   analisi  chimico-merceologica  dei  prodotti,  prove  di
funzionalita',  esame  della congruita' economica e quant'altro possa
essere necessario all'ottimale definizione delle dotazioni e del loro
utilizzo,  in  conformita'  a  quanto  disposto  nella  direttiva del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del 18 giugno 1998.