Art. 6. Consulenza e verifiche tecniche In relazione all'acquisizione e al collaudo degli arredi e delle apparecchiature di cui al presente decreto, il Provveditorato generale dello Stato, allorche' non agisca in base alle specifiche competenze attribuitegli per effetto dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, svolge la sua azione di consulenza e supporto di qualita' a richiesta delle amministrazioni acquirenti, attraverso sopralluoghi, progettazioni, definizione di capitolati specifici, analisi chimico-merceologica dei prodotti, prove di funzionalita', esame della congruita' economica e quant'altro possa essere necessario all'ottimale definizione delle dotazioni e del loro utilizzo, in conformita' a quanto disposto nella direttiva del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998.