Art. 5. Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari 5.1. Pratiche ammesse. Nella vinificazione sono concesse tutte le pratiche enologiche ammesse dalla legislazione nazionale e comunitaria. 5.2. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonche' dei seguenti comuni: provincia di Venezia: Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Dona' di Piave, Noventa di Piave e Meolo;0 provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Giarine, Mansue', Prortobuffole' e Oderzo; provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone e Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e S. Vito al Tagliamento; provincia di Udine: Latisana, Bertiolo, Codroipo. 5.3. Autorizzazioni speciali. E' tuttavia facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere delle regioni competenti per territorio, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Lison Pramaggiore", anche al di fuori delle aree previste dai commi precedenti e comunque entro i confini delle province di Venezia, Treviso, Pordenone e Udine, sempre che le ditte richiedenti singole o associate, dimostrino la proprieta' diretta o del proprio socio, dei vigneti regolarmente iscritti all'albo camerale alla data di pubblicazione del presente decreto. 5.4. Rese in vino. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70% sara' considerato vino a denominazione di origine controllata ed il rimanente 5% non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore"; qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 5.5. Tipologia spumante. I mosti o i vini a denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore", con i nomi di una delle seguenti specificazioni: Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio e Riesling possono essere elaborati nella versione spumante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale. I vini a denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore" elaborato nella versione spumante, puo' essere posta in commercio nei tipi "extra brut", "brut", "extra dry", "dry" o "demi-sec". 5.6. Tipologia frizzante. I mosti o i vini a denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore" con i nomi dalle seguenti specificazioni: Verduzzo, Chardonnay e Pinot Bianco, possono essere elaborati nella versione frizzante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentaziane naturale. Detti vini, qualificati come frizzanti devono essere immessi al consumo con un residuo zuccherino espresso in grammi/litro compreso tra 10 e 40 per il Verduzzo e non superiore a 20 per tutti gli altri. L'elaborazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti puo' avvenire all'interno delle provincie di Venezia, Treviso, Pordenone e Udine. 5.7. Tipologia rosato. La tipologia Merlot rosato e' ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione, al fine di assicurare al vino una giusta tonalita' di colore. 5.8. Tipologia dolce. Le uve della varieta' Verduzzo friulano, possono essere destinate anche alla produzione della tipologia dolce. Per tale scopo, devono essere sottoposte ad appassimento sia naturale, sia con sistemi di forzatura che comunque non consentano di superare le temperature dell'appassimento naturale. Al momento della vinificazone che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, devono garantire un titolo alcolometrico volumico potenziale minimo di 13% vol. La resa massima dell'uva fresca in vino, non deve superare il 60%. 5.9. Correzioni e colmatura. E' consentita l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato, mosto concentrato rettificato, a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla denominazione d'origine controllata "Lison Pramaggiore".