Art. 5.
    Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari
    5.1. Pratiche ammesse.
    Nella  vinificazione  sono  concesse tutte le pratiche enologiche
ammesse dalla legislazione nazionale e comunitaria.
    5.2. Zona di vinificazione.
    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio,  devono  essere  effettuate  nell'interno della zona di
produzione  delimitata  all'art.  3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle
situazioni  tradizionali,  e'  consentito che tali operazioni vengano
effettuate  nell'intero  territorio  dei comuni, anche se soltanto in
parte  compresi  nella  zona  di  produzione  delle  uve, nonche' dei
seguenti comuni:
      provincia  di Venezia: Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo,
S. Dona' di Piave, Noventa di Piave e Meolo;0
      provincia  di  Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano,
Salgareda, Giarine, Mansue', Prortobuffole' e Oderzo;
      provincia  di  Pordenone:  Fiume  Veneto, Pasiano di Pordenone,
Porcia,  Pordenone  e  Prata  di  Pordenone,  Casarsa della Delizia e
S. Vito al Tagliamento;
      provincia di Udine: Latisana, Bertiolo, Codroipo.
    5.3. Autorizzazioni speciali.
    E'  tuttavia  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentito il parere delle regioni competenti per territorio,
autorizzare  le  suddette  operazioni  per  la  produzione dei vini a
denominazione  d'origine controllata "Lison Pramaggiore", anche al di
fuori  delle  aree  previste  dai commi precedenti e comunque entro i
confini delle province di Venezia, Treviso, Pordenone e Udine, sempre
che   le   ditte  richiedenti  singole  o  associate,  dimostrino  la
proprieta'  diretta  o  del  proprio  socio, dei vigneti regolarmente
iscritti  all'albo  camerale  alla data di pubblicazione del presente
decreto.
    5.4. Rese in vino.
    La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per  tutti i vini. Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70%
sara'  considerato  vino a denominazione di origine controllata ed il
rimanente   5%  non  avra'  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata  "Lison  Pramaggiore"; qualora la resa uva/vino superi il
75%  decade  il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
    5.5. Tipologia spumante.
    I  mosti  o  i vini a denominazione di origine controllata "Lison
Pramaggiore",  con i nomi di una delle seguenti specificazioni: Pinot
Bianco,  Chardonnay, Pinot Grigio e Riesling possono essere elaborati
nella  versione  spumante e devono essere ottenuti esclusivamente per
rifermentazione naturale.
    I vini a denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore"
elaborato nella versione spumante, puo' essere posta in commercio nei
tipi "extra brut", "brut", "extra dry", "dry" o "demi-sec".
    5.6. Tipologia frizzante.
    I  mosti  o  i vini a denominazione di origine controllata "Lison
Pramaggiore"  con  i  nomi  dalle  seguenti specificazioni: Verduzzo,
Chardonnay  e  Pinot  Bianco, possono essere elaborati nella versione
frizzante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentaziane
naturale.
    Detti  vini,  qualificati come frizzanti devono essere immessi al
consumo  con  un residuo zuccherino espresso in grammi/litro compreso
tra 10 e 40 per il Verduzzo e non superiore a 20 per tutti gli altri.
    L'elaborazione  dei  vini  spumanti  e  dei  vini  frizzanti puo'
avvenire all'interno delle provincie di Venezia, Treviso, Pordenone e
Udine.
    5.7. Tipologia rosato.
    La tipologia Merlot rosato e' ottenuta dalla spremitura soffice e
da un breve periodo di macerazione, al fine di assicurare al vino una
giusta tonalita' di colore.
    5.8. Tipologia dolce.
    Le uve della varieta' Verduzzo friulano, possono essere destinate
anche  alla  produzione della tipologia dolce. Per tale scopo, devono
essere  sottoposte  ad  appassimento sia naturale, sia con sistemi di
forzatura  che  comunque  non  consentano  di superare le temperature
dell'appassimento  naturale.  Al  momento della vinificazone che deve
avvenire  entro  il  31  dicembre  di  ogni anno, devono garantire un
titolo  alcolometrico  volumico potenziale minimo di 13% vol. La resa
massima dell'uva fresca in vino, non deve superare il 60%.
    5.9. Correzioni e colmatura.
    E'  consentita  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui
all'art. 2, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con   mosto  concentrato,  mosto  concentrato  rettificato,  a  mezzo
concentrazione  a freddo o altre tecnologie consentite. E' ammessa la
colmatura  con  un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e
della  stessa  annata  aventi  diritto  alla  denominazione d'origine
controllata "Lison Pramaggiore".