IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1o ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608 in particolare
l'art. 4, comma 21, e 1'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 dicembre 1996 con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
  Visto 1'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto 1'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera a) del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Viste  la  deliberazione  del C.I.P.E. - Comitato interministeriale
per  la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n.
62,  con  le  quali  sono  stati dettati i criteri per l'applicazione
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato  dal  decreto-legge  n.  510/1996,  convertito, con
modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Viste le istanze presentate dalle societa', di seguito elencate nel
dispositivo,  con  le  quali  e'  stata  richiesta la concessione del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, con decorrenza
non  successiva  al  31 ottobre  1996, ai sensi della citata legge n.
608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1,  della  legge  n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e
gestiti dalle aziende in questione;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di cui all'art. l, della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario  di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma
1,  lettera  a),  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 5 giugno 1998, n. 176, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, com-ma 25, punto b),
del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, dell'art. 2,
comma  198,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma
3,   del   decreto-legge   25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dell'art. 1, comma
1,  lettera  a),  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con  decreto  ministeriale  del 29 novembre 1996, con
effetto  dal  19 marzo  1996,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  S.p.a.  Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unita' di
Reggio  Calabria, per un massimo di 56 dipendenti, per il periodo dal
14 aprile 1999 al 18 novembre 1999; con effetto dal 19 marzo 1996, un
massimo  di  27  dipendenti,  per  il periodo dal 1o marzo 1999 al 18
novembre  1999;  con  effetto  dal 19 marzo 1996, per un massimo di 5
dipendenti,  per  il  periodo dal 1o luglio 1999 al 18 novembre 1999;
con  effetto dal 19 marzo 1996, per un massimo di due dipendenti, per
il periodo dal 9 aprile 1999 al 18 novembre 1999 e con effetto dal 19
marzo  1996,  per  un massimo di un dipendente, per il periodo dal 10
marzo 1999 al 18 novembre 1999.