Art. 2. L'obbligo di cui alla parte finale del punto 2.2.2. della delibera n. 42/98 in data 6 maggio 1998 e' da ritenere assolto qualora, negli anni successivi al 1998, entro il 30 settembre risultino aperti cantieri per interventi che, anche tenendo conto delle scadenze correlate alle aggiudicazioni effettuate in precedenza a carico delle medesime leggi, comportino impegni complessivi - a valere sulla competenza dell'anno considerato e sulla competenza degli anni seguenti - pari almeno all'importo totale assegnato all'amministrazione interessata in termini di competenza per l'anno stesso. Eventuali richieste di differimento del termine di cui sopra verranno sottoposte alla commissione infrastrutture, che assumera' le definitive determinazioni al riguardo. Resta confermato quanto previsto al punto 2 della delibera n. 130/98 in data 11 novembre 1998, che ha rimesso all'amministrazione di settore la valutazione circa la sussistenza di motivi ostativi al rispetto, da parte dei singoli soggetti attuatori, dei termini indicati nel provvedimento di pianificazione o nell'avviso di comunicazione di cui al punto 2.1.1. della richiamata delibera n. 42/98 e l'eventuale fissazione di nuovi termini. In caso di valutazione negativa, l'amministrazione medesima procedera' al definanziamento dell'intervento e le risorse cosi' resesi disponibili saranno riallocate con le modalita' previste al punto 1.2. della delibera n. 49/99: comunicazione dell'avvenuta revoca e degli interventi sostitutivi finanziati sara' fornita nella prevista relazione periodica semestrale, che sara' corredata da apposite schede compilate ai fini del monitoraggio finanziario secondo un modello che verra' predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in analogia a quello previsto per gli interventi infrastrutturali finanziati a carico della legge 30 giugno 1998, n. 208. Roma, 5 novembre 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 21 gennaio 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 57