Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di integrazione salariale di cui al
precedente  art.  1,  e'  prorogato  fino  al 9 novembre 1998, per un
massimo  di  20  lavoratori;  e'  altresi'  prorogato per il medesimo
periodo anche il trattamento di prepensionamento anticipato in favore
di 2 lavoratori.