IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7,  del  decreto  legge  30 dicembre  1987,  n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista   l'istanza   della  societa'  S.p.a.  Coop.  Toscana  Lazio,
inoltrata  presso  il competente ufficio regionale del lavoro e della
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 4
agosto   1999,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS.
dei  lavoratori  in data 29 giugno 1999, stabilisce per un periodo di
12  mesi,  decorrente  dal  1o  settembre  1999, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  37  ore  settimanali,  come previsto dal
contratto collettivo nazionale del settore commerciale applicato a 26
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  49  unita',  di  cui  1  part-time da 30 a 21, 2
part-time  25 a 18, 13 part-time da 24 a 17 e 1 part-time da 20 a 14,
su un organico complessivo di 2418 unita';
  Considerato  che  il predetto contratto, e' stato stipulato al fine
di  evitare  in  tutto  o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'Ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  per  il periodo dal 1o settembre 1999 al 31 agosto
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art  6,  comma  3, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Coop. Toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno), unita' di
Frosinone  -  (NID  9912FR0020),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 37 ore settimanali a 26.00 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 49 unita', di cui n. 1 part-time da 30 a 21 , n. 2 part-time da 25
a  18, n. 13, part-time da 24 a 17 e n. 1 part-time da 20 a 14, su un
organico complessivo di n. 2418 unita'.