Art. 2.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.,  e'
altresi'  autorizzato,  nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Toscana  Lazio, a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge   1o   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996,  n. 608, nei limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita'  individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla  Corte dei conti in data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 novembre 1999
               Il direttore generale: Daddi