IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  il  decreto rettorale n. 60 del 1o febbraio 1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e'
stato  emanato  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Sassari e
successive modificazioni;
  Vista  la delibera del senato accademico del 28 giugno 1999, con la
quale  e'  stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai
sensi dell'art. 77 dello statuto stesso;
  Vista la delibera del senato accademico del 9 novembre 1999, con la
quale  e'  stata  deliberata  la  revisione  di alcuni articoli dello
statuto ai sensi del prima richiamato art. 77;
  Vista  la  nota  n. E - 022619 del 9 novembre 1999, con la quale e'
stata   inviata   al   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  la  delibera del senato accademico prima
citata;
  Considerato  che  il M.U.R.S.T. non ha formulato osservazioni sulle
modifiche allo statuto;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, emanato con
decreto  rettorale  n.  60  del  1o  febbraio  1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 39 del 16 febbraio 1995; decreto rettorale n.
84  del 17 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del  26 settembre  1996; decreto rettorale n. 102 del 6 ottobre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998, viene
ulteriormente cosi' modificato:
                               Art. 1.
    a) Vengono  cassati  gli articoli dal n. 43 al n. 51 e sostituiti
con quelli appresso indicati:
                               Capo IV
                    Il policlinico universitario
                              Art. 43.
                      Finalita' e costituzione
  1.  Il  Policlinico universitario, di seguito nominato Policlinico,
e'  Azienda dell'Universita' istituita ai sensi dell'art. 4, comma 5,
del decreto legislativo n. 502/1992 e ulteriori modifiche.
  2.  Il  Policlinico  e'  costituito  su  proposta della facolta' di
medicina  e  chirurgia,  di seguito denominata facolta', con delibera
del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
  3. Fanno parte del Policlinico le strutture dell'Ateneo individuate
con delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione
su proposta della facolta'.
  4.  Il  Policlinico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e
ulteriori  modifiche,  ha  autonomia  organizzativa,  amministrativa,
patrimoniale  e contabile e la sua gestione e' informata al principio
dell'autonomia economico-finanziaria.
  5.  Il  Policlinico  e'  ospedale  di  rilievo  nazionale e di alta
specializzazione  ai  sensi del decreto legislativo n. 502/1992, art.
4, comma 3.
  6.  Il  Policlinico  svolge attivita' assistenziali funzionali alle
esigenze   della   didattica   e  della  ricerca,  nel  quadro  della
programmazione sanitaria nazionale e regionale.
  7.   Al   Policlinico,   ai  fini  dello  svolgimento  dei  compiti
istituzionali  della  facolta' possono essere assegnate, d'intesa con
la regione, anche strutture assistenziali non universitarie.
  8.    Il    Policlinico   universitario   ha   una   organizzazione
dipartimentale.
                              Art. 44.
                      Strutture del Policlinico
  1.  Per  il  perseguimento  dei fini di cui al precedente articolo,
l'Universita'  provvede ad individuare i beni mobili, le attrezzature
e   i   beni   immobili  da  assegnare  al  Policlinico;  detti  beni
continueranno  a  far  parte  del  patrimonio dell'Universita' e sono
affidati  in uso gratuito all'azienda che assume in proprio gli oneri
di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  2. L'Universita' rientrera' in possesso dei beni mobili, immobili e
delle  attrezzature  qualora  successive norme di legge dispongano in
tal senso o per cessazione delle flinzioni proprie dell'azienda.
  3.  Qualunque altro immobile acquisito dal Policlinico andra' a far
parte  del  patrimonio  dell'Ateneo  e sara' assegnato al Policlinico
secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
                              Art. 45.
                              Personale
  1.  La  pianta  organica del Policlinico, determinata tenendo conto
non   solo   del  carico  assistenziale  ma  anche  delle  necessita'
didattiche   e   di   ricerca,   viene  approvata  dal  consiglio  di
programmazione e coordinamento su proposta del direttore generale.
  2. Il personale del Policlinico e' costituito da:
    personale universitario messo a disposizione dall'Universita' con
decreto del rettore;
    personale  a  qualunque  titolo  assegnato dal servizio sanitario
nazionale o da altra pubblica amministrazione;
    altro personale assunto con contratti a tempo determinato;
    personale  a  contratto  assunto  secondo  l'art.  7  del decreto
legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche;
    personale che presta servizio, con modalita' interinale, ai sensi
di convenzioni con cooperative, societa' e quant'altro.
  3.  Il  personale  assunto con contratto puo' essere utilizzato per
ricoprire  posti  temporaneamente vacanti, per rispondere ad esigenze
temporanee    connesse   allo   sviluppo   dell'attivita'   didattica
scientifica   e   di   assistenza,   nonche'   per  ricoprire  figure
professionali   non  presenti  nell'ordinamento  universitario.  Tale
personale  verra' assunto con modalita' stabilite dal regolamento del
Policlinico.
                              Art. 46.
                       Organi del Policlinico
  1.  Sono organi del Policlinico il direttore generale, il consiglio
di  programmazione  e  coordinamento,  il  consiglio dei sanitari, il
collegio dei revisori e il nucleo di valutazione.
  2. Il direttore generale e' coadiuvato dal direttore amministrativo
e dal direttore sanitario.
                              Art. 47.
             Consiglio di programmazione e coordinamento
  1.  Il  consiglio  di  programmazione  e coordinamento e' un organo
elettivo della durata di cinque anni.
  2. Fanno parte del consiglio di programmazione e coordinamento:
    il  rettore  o  un  suo  delegato,  che  svolge  le  funzioni  di
presidente;
    il  preside  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia o un suo
delegato;
    tre professori universitari di prima fascia della facolta';
    tre professori universitari di seconda fascia della facolta';
    due ricercatori e\o assistenti della facolta';
    due   rappresentanti   del  personale  medico  non  universitario
operante nel Policlinico;
    un medico specializzando;
    un  rappresentante  del  personale tecnico e amministrativo della
facolta';
    un rappresentante del personale del comparto sanitario;
    un rappresentante degli studenti della facolta';
    i   componenti   elettivi   vengono   nominati  secondo  apposito
regolamento.
  3. Il consiglio di programmazione e coordinamento:
    formula  le linee di indirizzo e le proposte di coordinamento tra
attivita'   assistenziali   e  quelle  didattico  scientifiche  della
facolta';
    propone  gli  indirizzi  generali  sulle linee programmatiche, di
sviluppo e sui profili organizzativi del Policlinico;
    approva   i  documenti  di  programmazione  economica  annuale  e
pluriennale  con  i  relativi  consuntivi e quelli relativi ai flussi
finanziari  redatti  secondo le disposizioni delle norme vigenti, che
tengano  conto  dell'adeguamento  degli  organici,  nonche' quella di
verifica dei risultati raggiunti, presentati dal direttore generale;
    delibera  la  destinazione  dell'utile  per investimenti in conto
capitale,   per   oneri   di  parte  corrente  per  il  miglioramento
dell'attivita'  assistenziale,  di  didattica  e  di  ricerca,  e per
eventuali  forme  di  incentivazione  al  personale,  su proposta del
direttore generale.
  4. Il direttore generale fa parte del consiglio di programmazione e
coordinamento con voto consultivo.
                              Art. 48.
                        Il direttore generale
  1.  Il direttore generale viene nominato dal rettore su una rosa di
tre nominativi di qualificata formazione proposta dalla facolta'.
  2.   Il   direttore   generale  e'  il  rappresentante  legale  del
Policlinico  su  delega  del  rettore  e allo stesso risponde del suo
operato.
  3.  Il  direttore  generale  ha  un  rapporto  di lavoro di diritto
privato  a tempo pieno della durata da un minimo di tre ad un massimo
di cinque anni, rinnovabile.
  4.  Il  direttore  generale  ha  tutti  i  poteri  di gestione e di
rappresentanza  del  Policlinico  previsti  dalla legge e le connesse
responsabilita'.
  5.  Il  direttore  generale nomina il direttore amministrativo e il
direttore  sanitario, i cui mandati cessano entro tre mesi dalla data
di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.
  6.  Nel  caso  in  cui  ricorrano gravi motivi di inadempienza o di
gestione  non  corretta  o  non  rispondente  alle  finalita'  e agli
obiettivi  dettati  dal  consiglio di programmazione e coordinamento,
imputabili al direttore generale, il rettore, sentito il consiglio di
facolta', puo' risolvere il contratto.
  7.  In  caso  di  impedimento temporaneo del direttore generale, le
relative  funzioni sono svolte in conformita' al dettato dell'art. 3,
comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche.
                              Art. 49.
                     Il direttore amministrativo
  1.   Il  direttore  amministrativo  viene  nominato  dal  direttore
generale.
  2.  Il  direttore  amministrativo  ha un rapporto di lavoro a tempo
pieno   di   durata   pari   al  contratto  del  direttore  generale,
rinnovabile.
  3.  Il  direttore amministrativo ha le qualificazioni, i compiti ed
il rapporto di lavoro previsti dal regolamento del Policlinico.
  4.  Il  direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre mesi
dalla  data  di  nomina  del  nuovo  direttore generale e puo' essere
riconfermato.
  5.  Nel  caso  in  cui  ricorrano gravi motivi di inadempienza o di
gestione  non  corretta  o  non  rispondente  alle  finalita'  e agli
obiettivi dettati dal direttore generale. quest'ultimo puo' risolvere
il contratto.
                              Art. 50.
                       Il direttore sanitario
  1. Il direttore sanitario viene nominato dal direttore generale.
  2. Il direttore sanitario ha un rapporto di lavoro a tempo pieno di
durata pari al contratto del direttore generale, rinnovabile.
  3.  Il  direttore  sanitario  ha le qualificazioni, i compiti ed il
rapporto di lavoro previsti dal regolamento del Policlinico.
  4. Il direttore sanitario presiede il consiglio dei sanitari.
  5.  Il direttore sanitario cessa dall'incarico entro tre mesi dalla
data   di   nomina   del  nuovo  direttore  generale  e  puo'  essere
riconfermato.
  6.  Nel  caso  in  cui  ricorrano gravi motivi di inadempienza o di
gestione  non  corretta  o  non  rispondente  alle  finalita'  e agli
obiettivi dettati dal direttore generale, quest'ultimo puo' risolvere
il contratto.
                              Art. 51.
                      Il consiglio dei sanitari
  1.  Il  consiglio dei sanitari e' costituito dai responsabili delle
strutture  che  svolgono  attivita'  sanitaria  individuate  ai sensi
dell'art.  43,  comma  3, dello statuto nonche' da una rappresentanza
del  personale  infermieristico,  socio-sanitario e tecnico-sanitario
secondo quanto previsto dal regolamento del Policlinico.
  2. Il consiglio dei sanitari ha la funzione di fornire al direttore
generale  pareri  obbligatori  sulla  gestione  tecnico-sanitaria del
Policlinico, sull'organizzazione e sulla valutazione dei programmi di
acquisto delle attrezzature e di gestione del personale sanitario.
  3. Il consiglio dei sanitari e' presieduto dal direttore sanitario.
                              Art. 52.
                      Il collegio dei revisori
  1. E' istituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre
membri  effettivi  e uno supplente, nominati dal senato accademico su
una rosa di nomi indicati dalrettore. I revisori sono scelti di norma
fra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti.
Il  collegio  elegge  al  suo  interno il presidente e dura in carica
cinque anni.
  2.  Le  funzioni  del  collegio  dei revisori sono disciplinate dal
regolamento del Policlinico.
  3.  In  via  transitoria, sino alla attribuzione della personalita'
giuridica  al  Policlinico e per un periodo comunque non superiore ai
cinque  anni,  il collegio dei revisori del Policlinico e' costituito
dal collegio dei revisori di cui all'art. 73 dello statuto.
                              Art. 53.
                      Il nucleo di valutazione
  1.  Per  il  controllo  di  efficacia,  efficienza,  economicita' e
qualita'   delle   attivita'   assistenziali   e  amministrative  del
Policlinico,   e'   costituito   un  nucleo  di  valutazione  la  cui
composizione viene disciplinata dal regolamento del Policlinico.
                              Art. 54.
              Regolamento del Policlinico universitario
  1.  Il  regolamento  del  Policlinico  universitario  di  cui  agli
articoli precedenti e' approvato dal direttore generale previo parere
favorevole  del consiglio di programmazione e coordinamento. In prima
attuazione  e'  approvato  in  via provvisoria dal direttore generale
sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia.
                              Art. 55.
                          Norme transitorie
  1.   La   prima   pianta   organica   provvisoria  del  Policlinico
universitario   viene  approvata  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Universita'  su proposta del direttore generale entro centoventi
giorni dal suo insediamento.
    b) lo statuto dopo l'art. 55 verra' rinumerato.