Art. 2.
  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1
e' prorogata dal 9 febbraio 1999 all'8 agosto 2000.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8-bis,
della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinariodi   integrazione   salariale,   concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 novembre 1999
               Il direttore generale: Daddi