Art. 13.
        Continuita' delle attivita' di cui ai titoli III e IV
  1.  Fino  alla  rideterminazione di cui all'art. 9, l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede alla quantificazione degli
importi   relativi  ai  costi  di  cui  al  titolo  III,  da  coprire
annualmente   attraverso   l'adeguamento  del  corrispettivo  di  cui
all'art.  3,  comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
facendo  riferimento ai costi della gestione corrente delle attivita'
stesse,  in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,6
per  kWh  consumato  dai  clienti  finali, come definiti dall'art. 2,
comma  4,  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita'
provvede  altresi'  con  modalita'  analoghe  a coprire i costi delle
attivita'  di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), ove si
attivino specifici consorzi con la societa' SoGIN, finalizzati a tali
attivita'.
  2.  Per  l'anno  2000  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede   alla  fissazione  in  via  temporanea  dell'ammontare  del
fabbisogno  del  Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca
di  cui  all'art.  11,  da  coprire  attraverso  una componente della
tariffa  del  servizio  di  distribuzione  dell'energia  elettrica ai
clienti   finali   nel   mercato   vincolato   e   l'adeguamento  del
corrispettivo  per  l'accesso  e  l'uso  della  rete  di trasmissione
nazionale,  in  misura comunque non superiore all'equivalente di lire
0,5  per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2,
comma  4,  del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79. Sino al
30 giugno   2000   le   risorse   del   Fondo  per  il  finanziamento
dell'attivita' di ricerca vengono interamente assegnate alla societa'
CESI S.p.A.