Art. 13. Continuita' delle attivita' di cui ai titoli III e IV 1. Fino alla rideterminazione di cui all'art. 9, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli importi relativi ai costi di cui al titolo III, da coprire annualmente attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, facendo riferimento ai costi della gestione corrente delle attivita' stesse, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,6 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' provvede altresi' con modalita' analoghe a coprire i costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), ove si attivino specifici consorzi con la societa' SoGIN, finalizzati a tali attivita'. 2. Per l'anno 2000 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca di cui all'art. 11, da coprire attraverso una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca vengono interamente assegnate alla societa' CESI S.p.A.