Art. 4. Criteri di ammissibilita' dei costi non recuperabili 1. Agli effetti del presente decreto si applicano, al fine della valutazione dell'ammissibilita' dei costi di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti criteri: a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE; b) gli impianti di produzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), devono essere localizzati sul territorio nazionale e di proprieta', alla data del 19 febbraio 1997, di imprese produttrici-distributrici; c) qualora un'impresa abbia la possibilita' di revocare con un pagamento detti obblighi, ovvero di modificarli, se ne deve tenere conto all'atto della determinazione dei costi associati; d) affinche' gli obblighi e gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, determinino costi non recuperabili, deve potersi stabilire un nesso di causa ed effetto tra l'applicazione della direttiva n. 96/92/CE e le difficolta' per le imprese interessate ad adempiere agli obblighi in questione e a recuperare gli investimenti realizzati; e) non sono considerati ammissibili i costi relativi ad obblighi contrattuali ed investimenti che vincolino tra di loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo; f) gli obblighi e gli investimenti citati debbono dar luogo, in linea di principio, ad un onere per le imprese interessate, tale che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditivita' delle imprese potrebbe risultare penalizzata; l'effetto degli obblighi e degli investimenti citati e' valutato a livello di bilancio consolidato; 2. Entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, puo' rideterminare i maggiori costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) ai fini della loro ulteriore ammissibilita' a reintegrazione, anche sulla base di eventuali realizzazioni in Italia di nuove infrastrutture o di interventi di potenziamento di infrastrutture esistenti di rigassificazione di gas naturale.