Art. 4.
        Criteri di ammissibilita' dei costi non recuperabili
  1.  Agli  effetti  del presente decreto si applicano, al fine della
valutazione dell'ammissibilita' dei costi di cui all'art. 3, comma 1,
i seguenti criteri:
    a) gli  obblighi  contrattuali  e  gli investimenti devono essere
stati   rispettivamente   assunti   e   realizzati  anteriormente  al
19 febbraio  1997,  data  di  entrata  in  vigore  della direttiva n.
96/92/CE;
    b) gli impianti di produzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a),   devono   essere  localizzati  sul  territorio  nazionale  e  di
proprieta',    alla   data   del   19 febbraio   1997,   di   imprese
produttrici-distributrici;
    c) qualora  un'impresa  abbia  la possibilita' di revocare con un
pagamento  detti  obblighi,  ovvero di modificarli, se ne deve tenere
conto all'atto della determinazione dei costi associati;
    d) affinche'  gli obblighi e gli investimenti di cui all'articolo
3,   comma  1,  determinino  costi  non  recuperabili,  deve  potersi
stabilire  un  nesso  di  causa  ed  effetto tra l'applicazione della
direttiva  n. 96/92/CE e le difficolta' per le imprese interessate ad
adempiere  agli obblighi in questione e a recuperare gli investimenti
realizzati;
    e) non  sono considerati ammissibili i costi relativi ad obblighi
contrattuali  ed  investimenti  che  vincolino  tra  di  loro imprese
appartenenti ad uno stesso gruppo;
    f) gli  obblighi  e gli investimenti citati debbono dar luogo, in
linea di principio, ad un onere per le imprese interessate, tale che,
in  assenza  di  aiuto o di misure transitorie, la redditivita' delle
imprese  potrebbe  risultare  penalizzata; l'effetto degli obblighi e
degli   investimenti   citati  e'  valutato  a  livello  di  bilancio
consolidato;
  2.  Entro  il  31 dicembre  2010,  il  Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione  economica,  su  proposta
dell'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas, puo' rideterminare
i maggiori costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) ai fini della
loro  ulteriore  ammissibilita' a reintegrazione, anche sulla base di
eventuali  realizzazioni  in  Italia  di  nuove  infrastrutture  o di
interventi   di   potenziamento   di   infrastrutture   esistenti  di
rigassificazione di gas naturale.