Art. 5. Quantificazione degli oneri e modalita' di reintegrazione e compensazione 1. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), viene effettuata annualmente a consuntivo, per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici ed ove sussistano le condizioni di ammissibilita' specificate all'art. 4, con la seguente formula: CNR=RR - SIGMA V * E J=1,...,6 J J dove: a) CNR rappresenta l'ammontare dei costi che non puo' essere recuperato; b) RR rappresenta il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi dell'impianto, come determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, secondo quanto previsto al comma 3; c) V J rappresenta la quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi di produzione, nel bimestre J dell'anno, determinata secondo quanto previsto al comma 4; d) E J rappresenta il livello di produzione di energia elettrica di riferimento per l'impianto, nel bimestre J dell'anno, come definito al comma 7; e) Con J=1,...,6 sono indicati i sei bimestri dell'anno; 2. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), viene effettuata annualmente a consuntivo con la seguente formula: CNR=CR*G dove: a) CNR rappresenta costi che non possono essere recuperati; b) CR rappresenta i maggiori costi unitari di importazione del gas naturale dalla Nigeria conseguenti alla forzata rilocalizzazione delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione, come definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000; c) G rappresenta la quantita' di gas naturale importato nell'anno dalla Nigeria, sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997. 3. Ai fini della determinazione, per ciascun impianto di generazione, del livello RR dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi di produzione di cui al comma 1, lettera b), l'Autorita' considera: a) i costi operativi dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche; b) una congrua remunerazione sulla quota del capitale investito attribuibile all'impianto; c) la quota di eventuali costi comuni attribuibile all'impianto. Per la determinazione dei valori assunti dai parametri di cui alle lettere a), b), e c) si utilizzano le stesse metodologie definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati nella definizione dei livelli tariffari. 4. La quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi VJ di cui al comma 1, lettera c), viene determinata, per ciascun bimestre, come differenza tra la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice, determinata secondo quanto previsto al comma 5, ed i costi unitari variabili riconosciuti per l'impianto, come determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 5. La valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice e' ottenuta, in ciascun bimestre, come valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre rilevanti ai fini della formazione dei prezzi, utilizzando come pesi le quantita' di energia elettrica ceduta dalla medesima impresa nei suddetti periodi. 6. Salvo quanto previsto all'art. 12, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale e' determinato con riferimento ai prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e nei contratti bilaterali di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo, secondo modalita' fissate dall'Autorita' con successivo provvedimento. 7. Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, con proprio provvedimento l'Autorita' stabilisce per ciascuna impresa produttrice-distributrice, entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, un valore minimo, calcolato facendo riferimento ad una remunerazione equa di un nuovo operatore dotato di un parco di produzione efficiente da utilizzarsi in luogo del valore medio ponderato di cui al comma 5, per la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso, qualora tale valore medio ponderato risulti, in un bimestre, inferiore al suddetto valore minimo. Tale valore minimo, per la parte riferita alla sola copertura dei costi di combustibile, puo' essere aggiornato nel corso dell'anno dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas in relazione all'andamento di tali costi. 8. Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di cui al comma 1, lettera d), e' pari, per ciascun impianto di generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della producibilita' convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorita' con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come: D=P/M dove: a) P rappresenta il totale, per l'impresa produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata e acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, nonche' dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999; b) M rappresenta la somma della producibilita' convenzionale di tutti gli impianti nella disponibilita' dell'impresa produttrice-distributrice di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). 9. La maggiore valorizzazione da recuperare nel periodo di cui all'art. 3, comma 3 e' pari, per l'anno 2000, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, e, negli anni successivi, per ciascun impianto e in ciascun bimestre, ad una quota della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come pesi le quantita' di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari dell'impianto, come determinati annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dall'Autorita'. Detta quota e' pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004, ed al 25% per gli anni 2005 e 2006. Oltre tale data tale quota e' pari a zero. 10. L'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti ai fini della reintegrazione a ciascuna impresa produttrice-distributrice e' ottenuto come somma algebrica dei costi non recuperabili CNR, di cui ai commi 1 e 2. Qualora il suddetto ammontare complessivo risulti, in un anno, negativo, lo stesso ammontare viene portato in deduzione dei costi non recuperabili quantificati a favore della medesima impresa nell'anno successivo.