Art. 5.
Quantificazione   degli   oneri   e  modalita'  di  reintegrazione  e
                            compensazione
  1. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a),  viene  effettuata annualmente a consuntivo, per ciascun impianto
di   generazione   delle  imprese  produttrici-distributrici  ed  ove
sussistano  le  condizioni  di ammissibilita' specificate all'art. 4,
con la seguente formula:

         CNR=RR - SIGMA          V * E
                       J=1,...,6  J   J
  dove:
    a) CNR  rappresenta  l'ammontare  dei  costi  che non puo' essere
recuperato;
    b) RR  rappresenta  il  livello  dei  ricavi  riconosciuti per la
copertura   dei   costi   fissi   dell'impianto,   come   determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da
adottarsi  entro  il 30 giugno 2000, secondo quanto previsto al comma
3;
    c) V  J  rappresenta  la  quota della valorizzazione dell'energia
elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi
fissi  di  produzione,  nel bimestre J dell'anno, determinata secondo
quanto previsto al comma 4;
    d) E  J rappresenta il livello di produzione di energia elettrica
di   riferimento  per  l'impianto,  nel  bimestre J  dell'anno,  come
definito al comma 7;
    e) Con J=1,...,6 sono indicati i sei bimestri dell'anno;
  2. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b),  viene  effettuata  annualmente  a  consuntivo  con  la  seguente
formula:
                              CNR=CR*G
dove:
    a) CNR rappresenta costi che non possono essere recuperati;
    b) CR  rappresenta  i maggiori  costi unitari di importazione del
gas  naturale dalla Nigeria conseguenti alla forzata rilocalizzazione
delle  attivita' di scarico a terra e rigassificazione, come definiti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da
adottarsi entro il 30 giugno 2000;
    c) G rappresenta la quantita' di gas naturale importato nell'anno
dalla   Nigeria,   sulla   base   di   impegni  contrattuali  assunti
anteriormente al 19 febbraio 1997.
  3.   Ai   fini   della  determinazione,  per  ciascun  impianto  di
generazione,  del livello RR dei ricavi riconosciuti per la copertura
dei  costi  fissi  di  produzione  di  cui  al  comma  1, lettera b),
l'Autorita' considera:
    a) i  costi operativi dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti
calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche;
    b) una  congrua  remunerazione sulla quota del capitale investito
attribuibile all'impianto;
    c) la quota di eventuali costi comuni attribuibile all'impianto.
  Per  la determinazione dei valori assunti dai parametri di cui alle
lettere  a),  b),  e  c) si utilizzano le stesse metodologie definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per la determinazione
dei  prezzi  di  riferimento utilizzati nella definizione dei livelli
tariffari.
  4.  La  quota  della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta
dall'impianto  destinabile  alla copertura dei costi fissi VJ di cui
al comma 1, lettera c), viene determinata, per ciascun bimestre, come
differenza  tra la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso
per  l'impresa  produttrice-distributrice, determinata secondo quanto
previsto  al  comma  5, ed i costi unitari variabili riconosciuti per
l'impianto, come determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas.
  5.   La  valorizzazione  dell'energia  elettrica  all'ingrosso  per
l'impresa produttrice-distributrice e' ottenuta, in ciascun bimestre,
come  valore  medio  ponderato  dei  prezzi all'ingrosso dell'energia
elettrica  ceduta  sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo
del   bimestre   rilevanti  ai  fini  della  formazione  dei  prezzi,
utilizzando  come pesi le quantita' di energia elettrica ceduta dalla
medesima impresa nei suddetti periodi.
  6.  Salvo  quanto  previsto  all'art.  12,  il  prezzo all'ingrosso
dell'energia  elettrica  ceduta  sul mercato nazionale e' determinato
con  riferimento  ai  prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di
cui  all'art.  5,  comma  2,  del decreto legislativo n. 79/99, e nei
contratti   bilaterali   di  cui  all'art.  6  dello  stesso  decreto
legislativo,  secondo modalita' fissate dall'Autorita' con successivo
provvedimento.
  7.  Ai  soli fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4,
con proprio provvedimento l'Autorita' stabilisce per ciascuna impresa
produttrice-distributrice,  entro  il  30 novembre  di  ogni  anno, a
valere  per  l'anno  successivo,  un valore minimo, calcolato facendo
riferimento ad una remunerazione equa di un nuovo operatore dotato di
un  parco di produzione efficiente da utilizzarsi in luogo del valore
medio ponderato di cui al comma 5, per la valorizzazione dell'energia
elettrica  all'ingrosso, qualora tale valore medio ponderato risulti,
in  un  bimestre,  inferiore  al  suddetto valore minimo. Tale valore
minimo,  per  la  parte  riferita  alla  sola  copertura dei costi di
combustibile,    puo'   essere   aggiornato   nel   corso   dell'anno
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  in  relazione
all'andamento di tali costi.
  8. Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di
cui  al  comma  1,  lettera  d),  e'  pari,  per  ciascun impianto di
generazione  ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della
producibilita'  convenzionale  dell'impianto,  fissato dall'Autorita'
con  separato  provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed
il minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come:
                                D=P/M
dove:
    a)     P     rappresenta     il     totale,     per     l'impresa
produttrice-distributrice,  dell'energia elettrica prodotta, al netto
dei  consumi  di  centrale,  importata e acquistata da soggetti terzi
nazionali,  ad  eccezione dell'energia elettrica importata sulla base
di  impegni  contrattuali  assunti anteriormente al 19 febbraio 1997,
nonche'  dell'energia  elettrica  di  cui all'art. 3, comma 12, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;
    b) M  rappresenta  la somma della producibilita' convenzionale di
tutti     gli     impianti    nella    disponibilita'    dell'impresa
produttrice-distributrice di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
  9.  La maggiore  valorizzazione  da  recuperare  nel periodo di cui
all'art.  3,  comma  3  e'  pari,  per l'anno 2000, al costo unitario
variabile  riconosciuto  dell'energia  elettrica prodotta da impianti
termoelettrici  che  utilizzano  combustibili fossili commerciali, di
cui  all'art.  6,  comma  6.5,  della deliberazione dell'Autorita' n.
70/97,  e,  negli  anni successivi, per ciascun impianto e in ciascun
bimestre, ad una quota della differenza tra il valore medio ponderato
dei  prezzi  all'ingrosso  dell'energia  elettrica ceduta sul mercato
nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come
pesi  le  quantita'  di  energia elettrica prodotta dall'impianto nei
diversi  periodi  di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari
dell'impianto,  come  determinati  annualmente,  entro il 31 dicembre
dell'anno  precedente, dall'Autorita'. Detta quota e' pari al 75% per
gli  anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004, ed al 25% per
gli anni 2005 e 2006. Oltre tale data tale quota e' pari a zero.
  10. L'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti
ai     fini     della     reintegrazione     a    ciascuna    impresa
produttrice-distributrice  e' ottenuto come somma algebrica dei costi
non  recuperabili  CNR,  di  cui  ai commi 1 e 2. Qualora il suddetto
ammontare  complessivo  risulti,  in  un  anno,  negativo,  lo stesso
ammontare  viene  portato  in  deduzione  dei  costi non recuperabili
quantificati a favore della medesima impresa nell'anno successivo.