IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Vista  la  legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149,  recante  interventi  urgenti in favore dell'economia che recita
"le  garanzie  concesse,  prima  della  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  da  soci  di cooperative agricole, a favore delle
cooperative   stesse,   di   cui   sia  stata  previamente  accertata
l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  80161  del  2 febbraio  1994,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con
il  quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237/1993, art. 1 comma 1-bis;
  Vista  la  circolare  n.  17  del  14 luglio 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state
fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci,
di  curatori  fallimentari,  commissari  liquidatori e presidenti dei
collegi sindacali;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2 ottobre  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 238
dell'11 ottobre  1995  con  il quale sono stati approvati i risultati
dell'istruttoria  svolta  sulle  istanze  presentate  ai  sensi della
citata   legge   n.  237/1993,  art.  1,  comma  1-bis,  e  riportati
nell'elaborato datato 30 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  18 dicembre 1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996,
con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre
1995  in  sostituzione  di  quello  allegato  al decreto ministeriale
2 ottobre 1995, n. 83667;
  Considerato  che  tribunale  amministrativo regionale per il Lazio,
con  sentenza  n.  1613  del  7 gennaio  1999,  ha accolto il ricorso
presentato  da  Castiglione  Paolo  ed altri contro il Ministero, ora
Ministero  per  le  politiche  agricole  e  forestali,  annullando il
decreto   ministeriale   2 ottobre   1995,  nella  parte  in  cui  la
cooperativa  Zoocasearia  Ericina  e'  stata esclusa relativamente al
credito vantato dal Banco di Sicilia;
  Considerato  che  la predetta sentenza e' immediatamente esecutiva,
anche se e' gravata da appello proposto dall'amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  garanzia  prestata  dal  socio  Castiglione  Paolo  al Banco di
Sicilia  a  favore della cooperativa agricola Zoocasearia Ericina con
sede  in  Custonaci  e' inserita nell'elenco n. 1 allegato al decreto
ministeriale  18 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1  del  2 gennaio  1996 nella posizione identificata con la classe n.
173.