Art. 3.
  Le  proroghe  di  cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per
accedere  ai  benefici  previsti  ai  commi 4,  5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 dicembre 1999
               Il direttore generale: Daddi