Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 14 settembre 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1996 con decorrenza 14 settembre 1996 per un massimo di 27 unita' lavorative. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1999 Il direttore generale: Daddi