Art. 2.
  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1
e' prorogata dal 14 settembre 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il  7 agosto 1996 con decorrenza 14
settembre 1996 per un massimo di 27 unita' lavorative.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 dicembre 1999
               Il direttore generale: Daddi