Art. 3. Documentazione da allegare alla domanda 1. Alla domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione: A) Per gli enti locali: delibera, in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo di Governo dell'ente locale che deve indicare se il progetto e' gestito direttamente ovvero se e' affidato ad altra amministrazione o ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della legge. Restano ferme, nell'ipotesi di esecuzione del progetto da parte di terzi, la competenza e la responsabilita' dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti richiesti nonche' dell'accertamento che l'affidatario non abbia ricevuto per il medesimo progetto altri finanziamenti pubblici, oltre quelli richiesti al Dipartimento per gli affari sociali. B) Per tutti gli altri soggetti: atto costitutivo e statuto; atto deliberativo da cui risulti la qualita' di legale rappresentante e il nome dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di non essere ne' essere stato sottoposto a misure di prevenzione ne' essere stato condannato per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale; dichiarazione da parte del legale rappresentante relativa al requisito di cui alla lettera d) dell'art. 1 del presente decreto; atti costitutivi di eventuali consorzi con altri soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, della legge; bilancio consuntivo del 1998 e bilancio preventivo del 1999 con le relative delibere di approvazione. C) Per tutti i soggetti: codice fiscale del soggetto richiedente; dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che lo stesso progetto non abbia gia' ricevuto altri finanziamenti da enti pubblici e l'impegno a comunicare al Dipartimento per gli affari sociali eventuali successivi altri finanziamenti relativi al progetto presentato; attestazione del legale rappresentante di aver preso visione della "Guida alla rendicontazione" di cui all'articolo 6, punto 2; conto corrente bancario, o altra forma ai fini dell'accreditamento dell'eventuale somma concessa. 2. In caso di presentazione oltre il termine stabilito all'art. 2, il Dipartimento per gli affari sociali dichiara inammissibile la domanda. In caso di irregolarita' sanabili o di mancanza di uno o piu' documenti, lo stessoDipartimento assegna al soggetto richiedente un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, la domanda viene dichiarata inammissibile.