Art. 3.
               Documentazione da allegare alla domanda
  1.  Alla  domanda,  firmata  dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione:
  A) Per gli enti locali:
    delibera,  in  originale  o  in  copia  autenticata, adottata dal
competente organo di Governo dell'ente locale che deve indicare se il
progetto  e'  gestito  direttamente  ovvero  se  e' affidato ad altra
amministrazione  o  ai  soggetti  di  cui  all'art. 5, comma 2, della
legge.  Restano  ferme,  nell'ipotesi  di  esecuzione del progetto da
parte   di  terzi,  la  competenza  e  la  responsabilita'  dell'ente
richiedente  in  merito alla verifica dei requisiti richiesti nonche'
dell'accertamento   che  l'affidatario  non  abbia  ricevuto  per  il
medesimo   progetto   altri   finanziamenti  pubblici,  oltre  quelli
richiesti al Dipartimento per gli affari sociali.
  B) Per tutti gli altri soggetti:
    atto costitutivo e statuto;
    atto   deliberativo   da   cui  risulti  la  qualita'  di  legale
rappresentante   e   il   nome   dei   componenti   degli  organi  di
amministrazione e di controllo;
    dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, dei
componenti  degli  organi  di  amministrazione e di controllo, di non
essere ne' essere stato sottoposto a misure di prevenzione ne' essere
stato  condannato  per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale;
    dichiarazione  da  parte  del  legale  rappresentante relativa al
requisito di cui alla lettera d) dell'art. 1 del presente decreto;
    atti  costitutivi di eventuali consorzi con altri soggetti aventi
i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, della legge;
    bilancio  consuntivo  del 1998 e bilancio preventivo del 1999 con
le relative delibere di approvazione.
  C) Per tutti i soggetti:
    codice fiscale del soggetto richiedente;
    dichiarazione  del  legale rappresentante dalla quale risulti che
lo  stesso  progetto  non  abbia gia' ricevuto altri finanziamenti da
enti pubblici e l'impegno a comunicare al Dipartimento per gli affari
sociali eventuali successivi altri finanziamenti relativi al progetto
presentato;
    attestazione  del  legale  rappresentante  di  aver preso visione
della "Guida alla rendicontazione" di cui all'articolo 6, punto 2;
    conto    corrente    bancario,    o    altra    forma   ai   fini
dell'accreditamento dell'eventuale somma concessa.
  2.  In caso di presentazione oltre il termine stabilito all'art. 2,
il  Dipartimento  per  gli  affari  sociali dichiara inammissibile la
domanda.  In  caso  di  irregolarita' sanabili o di mancanza di uno o
piu' documenti, lo stessoDipartimento assegna al soggetto richiedente
un  termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, la
domanda viene dichiarata inammissibile.