Art. 6.
                   Oneri ammissibili al contributo
  1. Gli oneri ammissibili al contributo possono riguardare spese per
il  personale,  attivita',  opere  civili,  attrezzature  e  mezzi di
trasporto, servizi specialistici, spese generali.
  2.  I costi per il trattamento economico del personale volontario e
cooperante,  da espatriare e/o espatriato, sono quantificati ai sensi
degli  articoli  31  e  32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dei
relativi   provvedimenti   di   attuazione.  Gli  oneri  assicurativi
obbligatori   e  gli  eventuali  oneri  previdenziali  devono  essere
indicati  separatamente nel piano finanziario preventivo del progetto
e  documentati  sulla  base  di  specifica  dichiarazione  del legale
rappresentante  dell'organizzazione  richiedente.  L'iscrizione  alle
assicurazioni  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e i superstiti dei
lavoratori  dipendenti,  nonche'  all'assicurazione  per le malattie,
limitatamente    alle    prestazioni    sanitarie,    e'   a   carico
dell'organizzazione  richiedente  il  contributo. I costi relativi al
trattamento  economico del personale locale sono quantificati secondo
i  livelli  di  trattamento  previsti  dalle normative e consuetudini
locali.
  3.  Sono ammesse al contributo opere civili, attrezzature, mezzi di
trasporto  e attivita' strettamente necessarie alla realizzazione del
progetto.
  4.   E'   ammessa   altresi'   l'attivita'  di  assistenza  tecnica
specialistica    se   richiesta   dall'esecutivita'   del   progetto,
debitamente documentata.
  5.   Sono  riconosciute  ammissibili  le  spese  generali  relative
all'esecuzione del progetto nei limiti del 10% del costo totale.