Art. 6. Oneri ammissibili al contributo 1. Gli oneri ammissibili al contributo possono riguardare spese per il personale, attivita', opere civili, attrezzature e mezzi di trasporto, servizi specialistici, spese generali. 2. I costi per il trattamento economico del personale volontario e cooperante, da espatriare e/o espatriato, sono quantificati ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dei relativi provvedimenti di attuazione. Gli oneri assicurativi obbligatori e gli eventuali oneri previdenziali devono essere indicati separatamente nel piano finanziario preventivo del progetto e documentati sulla base di specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente. L'iscrizione alle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, e' a carico dell'organizzazione richiedente il contributo. I costi relativi al trattamento economico del personale locale sono quantificati secondo i livelli di trattamento previsti dalle normative e consuetudini locali. 3. Sono ammesse al contributo opere civili, attrezzature, mezzi di trasporto e attivita' strettamente necessarie alla realizzazione del progetto. 4. E' ammessa altresi' l'attivita' di assistenza tecnica specialistica se richiesta dall'esecutivita' del progetto, debitamente documentata. 5. Sono riconosciute ammissibili le spese generali relative all'esecuzione del progetto nei limiti del 10% del costo totale.