Art. 7. Modalita' di finanziamento e rendicontazione 1. Per i progetti annuali, al termine delle procedure di approvazione, viene anticipato il 75% del contributo totale; l'erogazione del restante 25% avverra' dopo la presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del rendiconto annuale. Per i progetti di durata superiore all'anno, al termine delle procedure di approvazione, viene anticipato il 60% del contributo totale; il restante 40% sara' erogato successivamente alla presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del rendiconto annuale, purche' il soggetto realizzatore dimostri di aver speso tutta l'anticipazione. In caso contrario, verra' erogata una quota residua calcolata sottraendo al 40% la differenza tra la quota anticipata e quanto effettivamente speso; in questo caso il saldo verra' erogato successivamente alla presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del rendiconto finale. Dalla data di erogazione del contributo, ogni sei mesi deve essere presentata al Dipartimento per gli affari sociali, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Variazioni di attivita', di piano finanziario e slittamento delle annualita' sono ammesse se motivate da eventi non prevedibili e previa approvazione del Dipartimento per gli affari sociali. Nel caso di progetti di durata superiore all'anno in cui le spese sostenute e rendicontate relative alla prima annualita' sono inferiori al 60% dell'importo anticipato, il Dipartimento per gli affari sociali effettua una valutazione dello stato dell'iniziativa, adeguando eventualmente il contributo alla nuova situazione. In ogni caso il Dipartimento per gli affari sociali si riserva di chiedere le opportune modifiche migliorative ai progetti in corso. Nel caso di gravi e comprovate inadempienze da parte del soggetto esecutore, il Dipartimento per gli affari sociali si riserva comunque il diritto di sospendere i finanziamenti ed eventualmente di chiedere il rimborso parziale o totale dei pagamenti effettuati. La rendicontazione finale, da presentarsi al Dipartimento per gli affari sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'annualita' o del periodo previsto, deve essere composta da una relazione descrittiva (descrizione delle attivita' svolte, obiettivi e risultati conseguiti) e da un rendiconto finanziario (relazione contabile, prospetto riassuntivo, elenco dei trasferimenti di valuta, elenchi dei giustificativi di spesa divisi per voce). Per gli apporti non monetari o valorizzazioni devono essere indicati i criteri seguiti per il loro calcolo. Per le spese generali deve essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante che le spese sono state sostenute esclusivamente per l'esecuzione del progetto. Alla rendicontazione deve essere allegata copia dei giustificativi di spesa relativi alle voci "attrezzature", "opere civili" e "servizi specialistici". 2. Per la rendicontazione il soggetto esecutore deve attenersi a quanto previsto nella "Guida alla rendicontazione" disponibile a richiesta presso il Dipartimento per gli affari sociali o consultabile tramite INTERNET all'indirizzo http://www.affarisociali.it/struttura/bando albania.htm ovvero aprendo la sezione avvenimenti del sito http://www.affarisociali.it. La suddetta Guida alla rendicontazione potra' essere richiesta anche tramite posta elettronica all'indirizzo albaniaaffarisociali.it o tramite fax ai seguenti numeri 0648161459 oppure 0648161473. Il Dipartimento si impegna a inviare il documento via fax o posta elettronica entro il primo giorno non lavorativo successivo alla richiesta (il sabato e' considerato giorno non lavorativo). 3. Nel caso in cui la realizzazione sia articolata in sottoprogetti, la rendicontazione deve essere articolata tenendo conto dei singoli sottoprogetti. 4. Gli eventuali residui attivi, a qualunque titolo, possono essere impiegati per un ulteriore sviluppo delle attivita' del progetto, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali, o essere restituiti tramite versamento all'entrata dello Stato (i relativi estremi sono comunicati all'atto della concessione del contributo e la relativa quietanza deve essere allegata al rendiconto finanziario). 5. Il Dipartimento per gli affari sociali si riserva la facolta' di effettuare il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento dei progetti in qualsiasi momento, anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. In ogni caso i soggetti esecutori assumono l'obbligo di collaborare alle attivita' di monitoraggio e di valutazione che saranno attivate dal Dipartimento per gli affari sociali. 6. I soggetti realizzatori almeno sei mesi prima della scadenza del progetto, dovranno sottoporre all'approvazione del Dipartimento per gli affari sociali l'accordo scritto con le organizzazioni non governative/associazioni o enti locali albanesi in base al quale sono definite le modalita' di cessione, al termine del progetto, dei beni materiali. In assenza di tale accordo la cessione di detti beni sara' disposta dal Dipartimento per gli affari sociali.