Art. 7.
            Modalita' di finanziamento e rendicontazione
  1.   Per   i  progetti  annuali,  al  termine  delle  procedure  di
approvazione,   viene   anticipato  il  75%  del  contributo  totale;
l'erogazione  del  restante  25%  avverra'  dopo  la  presentazione e
approvazione  da  parte  del  Dipartimento per gli affari sociali del
rendiconto  annuale.  Per i progetti di durata superiore all'anno, al
termine  delle procedure di approvazione, viene anticipato il 60% del
contributo totale; il restante 40% sara' erogato successivamente alla
presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari
sociali  del  rendiconto  annuale,  purche'  il soggetto realizzatore
dimostri  di  aver  speso  tutta  l'anticipazione. In caso contrario,
verra'  erogata  una  quota  residua  calcolata  sottraendo al 40% la
differenza  tra la quota anticipata e quanto effettivamente speso; in
questo   caso   il   saldo   verra'   erogato   successivamente  alla
presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari
sociali   del   rendiconto  finale.  Dalla  data  di  erogazione  del
contributo,  ogni sei mesi deve essere presentata al Dipartimento per
gli  affari  sociali,  una  relazione  sullo  stato di attuazione del
progetto. Variazioni di attivita', di piano finanziario e slittamento
delle annualita' sono ammesse se motivate da eventi non prevedibili e
previa approvazione del Dipartimento per gli affari sociali. Nel caso
di  progetti di durata superiore all'anno in cui le spese sostenute e
rendicontate  relative  alla  prima  annualita' sono inferiori al 60%
dell'importo  anticipato,  il  Dipartimento  per  gli  affari sociali
effettua  una  valutazione  dello  stato  dell'iniziativa,  adeguando
eventualmente  il  contributo  alla nuova situazione. In ogni caso il
Dipartimento  per  gli  affari  sociali  si  riserva  di  chiedere le
opportune  modifiche  migliorative  ai progetti in corso. Nel caso di
gravi  e  comprovate inadempienze da parte del soggetto esecutore, il
Dipartimento per gli affari sociali si riserva comunque il diritto di
sospendere  i  finanziamenti ed eventualmente di chiedere il rimborso
parziale  o  totale  dei  pagamenti  effettuati.  La  rendicontazione
finale,  da presentarsi al Dipartimento per gli affari sociali, entro
tre  mesi dalla chiusura dell'annualita' o del periodo previsto, deve
essere  composta  da  una  relazione  descrittiva  (descrizione delle
attivita'   svolte,   obiettivi  e  risultati  conseguiti)  e  da  un
rendiconto  finanziario  (relazione contabile, prospetto riassuntivo,
elenco  dei  trasferimenti  di  valuta, elenchi dei giustificativi di
spesa divisi per voce). Per gli apporti non monetari o valorizzazioni
devono  essere indicati i criteri seguiti per il loro calcolo. Per le
spese  generali  deve  essere  prodotta  una dichiarazione del legale
rappresentante   attestante   che   le  spese  sono  state  sostenute
esclusivamente  per  l'esecuzione  del progetto. Alla rendicontazione
deve  essere allegata copia dei giustificativi di spesa relativi alle
voci "attrezzature", "opere civili" e "servizi specialistici".
  2.  Per  la  rendicontazione il soggetto esecutore deve attenersi a
quanto  previsto  nella  "Guida  alla  rendicontazione" disponibile a
richiesta   presso   il   Dipartimento   per  gli  affari  sociali  o
consultabile          tramite          INTERNET         all'indirizzo
http://www.affarisociali.it/struttura/bando albania.htm        ovvero
aprendo  la sezione avvenimenti del sito http://www.affarisociali.it.
La  suddetta Guida alla rendicontazione potra' essere richiesta anche
tramite  posta  elettronica  all'indirizzo  albaniaaffarisociali.it o
tramite  fax  ai  seguenti  numeri  0648161459  oppure 0648161473. Il
Dipartimento  si  impegna  a  inviare  il  documento  via fax o posta
elettronica  entro  il  primo  giorno  non lavorativo successivo alla
richiesta (il sabato e' considerato giorno non lavorativo).
  3.   Nel   caso   in   cui   la  realizzazione  sia  articolata  in
sottoprogetti,  la  rendicontazione  deve  essere  articolata tenendo
conto dei singoli sottoprogetti.
  4. Gli eventuali residui attivi, a qualunque titolo, possono essere
impiegati  per  un  ulteriore  sviluppo delle attivita' del progetto,
previa  autorizzazione  del  Dipartimento  per  gli affari sociali, o
essere  restituiti  tramite  versamento  all'entrata  dello  Stato (i
relativi  estremi  sono  comunicati  all'atto  della  concessione del
contributo e la relativa quietanza deve essere allegata al rendiconto
finanziario).
  5. Il Dipartimento per gli affari sociali si riserva la facolta' di
effettuare  il  monitoraggio  e  il  controllo  sullo svolgimento dei
progetti  in  qualsiasi  momento,  anche  attraverso  soggetti  terzi
appositamente autorizzati. In ogni caso i soggetti esecutori assumono
l'obbligo   di  collaborare  alle  attivita'  di  monitoraggio  e  di
valutazione  che  saranno  attivate  dal  Dipartimento per gli affari
sociali.
  6. I soggetti realizzatori almeno sei mesi prima della scadenza del
progetto,  dovranno  sottoporre all'approvazione del Dipartimento per
gli  affari  sociali  l'accordo  scritto  con  le  organizzazioni non
governative/associazioni o enti locali albanesi in base al quale sono
definite  le modalita' di cessione, al termine del progetto, dei beni
materiali. In assenza di tale accordo la cessione di detti beni sara'
disposta dal Dipartimento per gli affari sociali.