Art. 8.
                         Esame dei progetti
  1. Con  decreto  del  Capo  del Dipartimento per gli affari sociali
sono  approvati  i  progetti  ammessi  al finanziamento e l'ammontare
dello   stesso,   sentito  il  parere  di  un  apposito  comitato  di
valutazione  che sara' costituito con successivo provvedimento. Detto
comitato,  sulla  scorta  della documentazione allegata alla domanda,
valuta  il  possesso  dei requisiti indicati nel presente decreto, la
qualita'   del   progetto,   l'ammissibilita'   al   finanziamento  e
l'ammontare dello stesso.