Art. 8. Esame dei progetti 1. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari sociali sono approvati i progetti ammessi al finanziamento e l'ammontare dello stesso, sentito il parere di un apposito comitato di valutazione che sara' costituito con successivo provvedimento. Detto comitato, sulla scorta della documentazione allegata alla domanda, valuta il possesso dei requisiti indicati nel presente decreto, la qualita' del progetto, l'ammissibilita' al finanziamento e l'ammontare dello stesso.