Art. 9. Valutazione delle priorita' delle attivita' 1. Al fine di favorire la continuita' delle azioni gia' avviate con i programmi di cui alle premesse, sono considerate prioritarie le iniziative in grado di dare continuita' o di valorizzare le attivita' oggetto di precedenti interventi in Albania. 2. In applicazione dei principi di coordinamento e complementarieta' avranno una valutazione prioritaria i progetti da realizzare in collegamento con altre iniziative di settore in corso o programmate da parte di altre autorita' nazionali o di donatori internazionali. 3. Sono inoltre considerate prioritarie le attivita' che operano in collaborazione con altri soggetti ammissibili, nella ricerca di sinergie, azioni coordinate e integrate, ed economie di scala. 4. Avranno una valutazione prioritaria anche gli interventi che hanno come scopo il supporto delle istituzioni albanesi e coinvolgono significativamente i soggetti locali nella realizzazione del progetto, anche attraverso il potenziamento della formazione professionale di operatori locali. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 6 dicembre 1999 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 37