Art. 9.
             Valutazione delle priorita' delle attivita'
  1. Al fine di favorire la continuita' delle azioni gia' avviate con
i  programmi  di  cui  alle premesse, sono considerate prioritarie le
iniziative in grado di dare continuita' o di valorizzare le attivita'
oggetto di precedenti interventi in Albania.
  2.    In    applicazione    dei   principi   di   coordinamento   e
complementarieta'  avranno  una valutazione prioritaria i progetti da
realizzare in collegamento con altre iniziative di settore in corso o
programmate  da  parte  di  altre  autorita'  nazionali o di donatori
internazionali.
  3. Sono inoltre considerate prioritarie le attivita' che operano in
collaborazione  con  altri  soggetti  ammissibili,  nella  ricerca di
sinergie, azioni coordinate e integrate, ed economie di scala.
  4.  Avranno  una  valutazione  prioritaria anche gli interventi che
hanno come scopo il supporto delle istituzioni albanesi e coinvolgono
significativamente   i   soggetti   locali  nella  realizzazione  del
progetto,   anche   attraverso   il  potenziamento  della  formazione
professionale di operatori locali.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.
    Roma, 6 dicembre 1999
               Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 37