Art. 2. R i s e r v a 1. Ai sensi del comma 7, dell'art. 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la riserva di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo, ai fini del mantenimento del servizio universale, comprende: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore a lire 6.000 (seimila) ed il cui peso sia inferiore a 350 grammi. 2. Sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche. 3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999.