Art. 2.
                            R i s e r v a
  1.  Ai  sensi  del  comma  7,  dell'art. 23 del decreto legislativo
22 luglio  1999,  n.  261,  la riserva di cui all'art. 4 dello stesso
decreto   legislativo,   ai   fini   del  mantenimento  del  servizio
universale, comprende: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione  di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera,
anche  tramite  consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore a lire
6.000 (seimila) ed il cui peso sia inferiore a 350 grammi.
  2.  Sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1
quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
  3.  Resta  fermo  quanto  previsto  dal  comma  5, dell'art. 4, del
decreto legislativo n. 261 del 1999.