Art. 3.
               Pubblicita' diretta per corrispondenza
  1.  Il numero significativo di persone, di cui all'art. 1, comma 2,
lettera  h), e 2, comma 2, lettera p), del decreto legislativo n. 261
del  1999,  e'  fissato  in  10.000 (diecimila) per ciascuna campagna
pubblicitaria.
  2.  La  pubblicita' diretta per corrispondenza deve recare apposita
stampigliatura ed essere ispezionabile.
  La  presente  deliberazione  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 febbraio 2000
               Il Ministro: Cardinale