Art. 3. Pubblicita' diretta per corrispondenza 1. Il numero significativo di persone, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e 2, comma 2, lettera p), del decreto legislativo n. 261 del 1999, e' fissato in 10.000 (diecimila) per ciascuna campagna pubblicitaria. 2. La pubblicita' diretta per corrispondenza deve recare apposita stampigliatura ed essere ispezionabile. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2000 Il Ministro: Cardinale