Art. 3.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione l'"Ente
nazionale  risi"  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte le disposizioni
complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga
utile, decida di impartire.