Art. 4.
  L'"Ente  nazionale  risi"  comunica con immediatezza e comunque con
termine  non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di
conformita'  all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Riso
nano  vialone  veronese"  mediante immissione nel sistema informatico
del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali delle quantita'
certificate e degli aventi diritto.