Art. 5.
  L'"Ente   nazionale  risi"  immette  nel  sistema  informatico  del
Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali tutti gli elementi
conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'
certificativa  ed  adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre
preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale
competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o
difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo
della  indicazione  geografica  protetta "Riso nano vialone veronese"
rilasciate agli utilizzatori.
  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo comma del
presente  articolo e nell'art. 4 sono simultaneamente resi noti anche
alla  regione  Veneto  nel  cui ambito territoriale ricade la zona di
produzione  della  indicazione geografica protetta "Riso nano vialone
veronese".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2000
                                      Il direttore generale: Di Salvo