Art. 8. Confezionamento I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di capacita'. Le bottiglie conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di qualita'. Per le tipologie "Riserva" e "Superiore" nonche' per le tipologie "Sangiovese", "Cabernet Sauvignon" e "Merlot" e' ammessa solo in bottiglia bordolese nelle capacita' tra 0,375 e 5 litri chiusa con tappo raso. Per i vini della sottozona "Suvereto" e' ammesso l'utilizzo della sola bottiglia bordolese per tutte le capacita' da 0,375 a 5 litri con tappo raso.