Art. 8.
                           Confezionamento
    I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo
esclusivamente  in  recipienti  di  vetro di volume nominale fino a 5
litri  di  capacita'.  Le  bottiglie  conformi  alle norme vigenti di
legge,  debbono  essere  anche  per  quanto riguarda l'abbigliamento,
consone  ai  tradizionali  caratteri  di  qualita'.  Per le tipologie
"Riserva"  e  "Superiore"  nonche'  per  le  tipologie  "Sangiovese",
"Cabernet   Sauvignon"  e  "Merlot"  e'  ammessa  solo  in  bottiglia
bordolese nelle capacita' tra 0,375 e 5 litri chiusa con tappo raso.
    Per i vini della sottozona "Suvereto" e' ammesso l'utilizzo della
sola  bottiglia  bordolese  per tutte le capacita' da 0,375 a 5 litri
con tappo raso.