Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di integrazione salariale di cui al
predetto art. 1 e' prorogato sino al 31 dicembre 1995.
  Istanza  aziendale  presentata  il 22 agosto 1995 con decorrenza 1o
luglio 1995.
  Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  a  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 novembre 1999
               Il direttore generale: Daddi