Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al predetto art. 1 e' prorogato sino al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1995 con decorrenza 1o luglio 1995. Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 1999 Il direttore generale: Daddi