Art. 2
    Gli  interventi  che costituiscono la presente fase di attuazione
del  Piano  di  riconversione  produttiva  delle  aree  della regione
autonoma   della   Sardegna  sono  quelli  per  la  realizzazione  di
iniziative  sostitutive  di quelle minerarie relative ai programmi di
investimento   proposti  nell'ambito  del  territorio  della  regione
autonoma della Sardegna elencati al successivo art. 4.
    Per   la  realizzazione  di  tali  interventi,  verranno  erogati
contributi   statali   fino  a  concorrenza  di  lire  21.719.593.670
(ventunomiliardisettecentodiciannovemilionicinquecentonovantatremilas
eicentosettanta),  pari  ad  Euro 11.217.234,00, ai sensi dell'art. 1
della  legge  3 febbraio  1989,  n.  41, come modificato dall'art. 3,
comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.
    L'impegno   della   relativa   somma   avverra',  con  successivi
provvedimenti,  sul  piano  di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  per l'anno finanziario 1999, in conto residui degli
esercizi precedenti ed in conto competenza dell'esercizio corrente.