Art. 4
    Saranno  ammesse  a contributo le seguenti iniziative sostitutive
ubicate  in  bacini  minerari  di  crisi della regione autonoma della
Sardegna:
---->   vedere tabella a pag. 71 della G.U.  <----


    Il  contributo  in  conto  capitale  da concedere ex art. 1 della
legge  3 febbraio  1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7,
della   legge   30 luglio   1990,   n.   221,  e'  stato  determinato
sull'investimento  accertato come ammissibile nella fase istruttoria,
nonche' tenendo conto dei limiti massimi di intensita' degli aiuti di
Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.