Art. 4 Saranno ammesse a contributo le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della regione autonoma della Sardegna: ----> vedere tabella a pag. 71 della G.U. <---- Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e' stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonche' tenendo conto dei limiti massimi di intensita' degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.