Art. 6
    I  contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle
societa'  e delle ditte presentatrici dei progetti di investimento ex
art.  1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art.
3,  comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art.
4,  con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato secondo le norme vigenti.