Art. 6 I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle societa' e delle ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.