Art. 6.
    Il  contributo  di  cui all'art. 2 verra disposto, a favore della
societa'  presentatrice  del progetto di investimento ex art. 1 della
legge  3 febbraio  1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7,
della  legge  30  luglio 1990, n. 221, e' indicata all'art. 4, con un
decreto   emanato  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato secondo le norme vigenti.