Art. 6. Il contributo di cui all'art. 2 verra disposto, a favore della societa' presentatrice del progetto di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e' indicata all'art. 4, con un decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.