Art. 2. Il Ministro per le pari opportunita' e' delegata ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parita', pari opportunita', azioni positive. Il Ministro per le pari opportunita' rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali che hanno competenza in materia di parita' e pari opportunita', anche ai fini della formazione e dell'attuazione delle normative comunitarie. Rappresenta il Governo italiano nel Comitato consultivo europeo per le pari opportunita' presso la Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della decisione della Commissione delle Comunita' europee del 19 luglio 1995 (95/420/CE); esercita, altresi', i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della predetta decisione, nonche' agli art. 1, comma 2, e 2, comma 3, lettera m), della legge 22 giugno 1990, n. 164.