Art. 2.
  Il  Ministro per le pari opportunita' e' delegata ad adottare tutte
le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri
volte  all'attuazione  di  quanto  previsto  dall'art. 18 della legge
6 febbraio   1996,  n.  52,  per  l'emanazione  dei  regolamenti  per
l'adeguamento  dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario
e  per  la  realizzazione  dei  programmi  comunitari  in  materia di
parita', pari opportunita', azioni positive.
  Il  Ministro  per  le  pari  opportunita'  rappresenta  il  Governo
italiano  in  tutti gli organismi internazionali che hanno competenza
in  materia  di  parita'  e  pari  opportunita',  anche ai fini della
formazione e dell'attuazione delle normative comunitarie. Rappresenta
il  Governo  italiano  nel  Comitato  consultivo  europeo per le pari
opportunita'  presso  la Commissione delle Comunita' europee ai sensi
dell'art.  3,  comma 1, lettera a), della decisione della Commissione
delle  Comunita'  europee  del  19 luglio 1995 (95/420/CE); esercita,
altresi',  i  poteri  del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle
materie  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera b), della predetta
decisione,  nonche'  agli  art. 1, comma 2, e 2, comma 3, lettera m),
della legge 22 giugno 1990, n. 164.