Art. 11. 1. Le udienze del Collegio sono pubbliche. 2. Dopo che il Giudice incaricato ha svolto la relazione, le parti presenti o i loro difensori possono esporre succintamente i motivi delle rispettive conclusioni. 3. Si segue il procedimento in camera di consiglio in caso di rinuncia al ricorso o di cessazione della materia del contendere. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.