Art. 11.
  1. Le udienze del Collegio sono pubbliche.
  2.  Dopo che il Giudice incaricato ha svolto la relazione, le parti
presenti  o  i  loro difensori possono esporre succintamente i motivi
delle rispettive conclusioni.
  3.  Si  segue  il  procedimento  in  camera di consiglio in caso di
rinuncia al ricorso o di cessazione della materia del contendere.
  4.  Per  quanto non previsto dal presente regolamento si osservano,
in  quanto applicabili, le norme di procedura innanzi al Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale.